Cassazione Civile, Sentenza n. 5415/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti contestavano la revoca immediata e senza preavviso degli affidamenti bancari operata da Unicredit/doBank, denunciando l'assenza di inadempimenti contrattuali, il divieto di operare sui conti dopo la revoca, la segnalazione alla Centrale dei Rischi per l'intero ammontare richiesto e l'illegittimità di un recesso intimato "per giusta causa" senza indicazione della causa. In appello la banca aveva giustificato il recesso con la notifica di un decreto di citazione a giudizio per reati a carico dei titolari, deducendo una "macroscopica giusta causa"; le ricorrenti censurano altresì la distribuzione dell'onere della prova e la condanna riconvenzionale disposta dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Azienda Agricola Vivalda Quarter Horses, ritenendo che il recesso per "giusta causa" debba indicare la causa nel provvedimento di recesso: la giusta causa è coessenziale alla fattispecie negoziale e la sua mancata indicazione impedisce che la manifestazione di volontà di recedere (per giusta causa) si perfezioni. La sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, con disposizione che il giudice di rinvio si attenga al principio di diritto enunciato; la Corte ha inoltre disposto che il giudice provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
riferita in relazione alle regole probatorie; la decisione rileva esigenze probatorie connesse all'accertamento della giusta causa del recesso
richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte censura l'attribuzione impropria dell'onere probatorio ai clienti quando la banca invochi la giusta causa
evocato rispetto alla domanda risarcitoria per danno cagionato dalla revoca illegittima e dalle segnalazioni alla Centrale dei Rischi
richiamato in relazione al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti; la Corte sottolinea che la mancata indicazione della causa contrasta con tali principi
menzionato nell'ambito delle censure sulla interpretazione e sulla prova delle dichiarazioni negoziali
riconosciuto dalla parte ricorrente quanto alla possibilità di recesso per variazione delle garanzie o insolvenza; la Corte osserva che tali presupposti non risultavano dedotti/provati dall'istituto
ultilizzato nelle censure in relazione alla necessità di "evidente pericolo" per la controprestazione al fine di giustificare comportamenti estremi; la Corte ritiene che la sola pendenza di un procedimento penale non sia automaticamente idonea a dimostrare tale pericolo senza specifica indicazione e prova
richiamato dalla Corte d'appello (e contestato nel ricorso) in ordine all'attribuzione dell'onere della prova circa la giustificazione del recesso; la Cassazione censura l'applicazione che ha fatto gravare anche sui clienti l'onere probatorio
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
norma procedurale invocata come criterio di censura per la violazione di norme di diritto nella decisione impugnata; la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo ai sensi di tale norma
Massime di principio
- Il recesso bancario «per giusta causa» deve indicare la causa nel provvedimento di recesso: la mancata indicazione impedisce che si perfezioni una manifestazione di volontà che è qualificata come recesso per giusta causa.
- La banca che invoca il recesso per giusta causa ha l'onere di individuare e, se contestato, provare la sussistenza della causa; non è corretto trasferire automaticamente l'onere probatorio sul cliente.
- La mera pendenza di un procedimento penale a carico del cliente non è, di per sé e automaticamente, sufficiente a giustificare un recesso immediato senza motivazione scritta e prova dell'esistenza di un concreto e attuale pericolo per il conseguimento della controprestazione o dell'insolvenza.
- La necessità di indicare la causa nel recesso è funzionale ai principi di correttezza e buona fede e consente alla controparte di difendersi e di contestare efficacemente il recesso in sede giudiziale.
- In presenza di revoche ingiustificate o prive di motivazione la controparte può agire per risarcimento danni e per il ristoro delle conseguenze negative (es. segnalazioni alla Centrale dei Rischi), salvo che la banca provi legittimamente la sussistenza della giusta causa.
- Nei casi di contestazione giudiziale il giudice deve valutare sia la forma (indicazione della causa nel recesso) sia la sostanza (prova dell'effettiva giustificazione del recesso); l'assenza di una motivazione scritta costituisce elemento decisivo a favore del cliente.
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