Sentenza del 12/12/2016 n. 364 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IVA delle commissioni di delega corrisposte nell'ambito di contratti di coassicurazione. L'Agenzia delle Entrate riteneva che tali commissioni remunerassero prestazioni autonome derivanti da un mandato con rappresentanza tra compagnie assicurative e che, non essendo pagate direttamente dall'assicurato nell'ambito del contratto assicurativo principale, fossero imponibili ai fini IVA. La società sosteneva invece che le prestazioni fossero funzionalmente inserite nel contratto di coassicurazione e riconducibili alle operazioni di assicurazione o riassicurazione esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del DPR 633/1972, nonché, in subordine, alle prestazioni accessorie esenti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Trieste aveva annullato gli avvisi di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo l'autonomia negoziale e fiscale delle commissioni di delega. La Commissione tributaria regionale ha riunito il procedimento con quello connesso, ha rigettato l'appello dell'Ufficio e ha confermato integralmente la decisione di primo grado. Ha ritenuto applicabile l'esenzione IVA alle operazioni di riassicurazione e alle prestazioni funzionalmente collegate alla copertura assicurativa, valorizzando anche l'art. 12 del DPR 633/1972 e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle prestazioni assicurative e di intermediazione. Le spese del grado di appello sono state compensate, in ragione dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, DPR 633/1972
le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio
L'esenzione IVA riguarda le operazioni assicurative e riassicurative. La Commissione ha ritenuto che possa comprendere anche le prestazioni che, nell'ambito della coassicurazione, realizzano o integrano economicamente il servizio assicurativo, comprese le attività svolte in attuazione della clausola di delega.
L'esenzione si estende alle prestazioni accessorie rispetto all'operazione principale esente, quando siano funzionalmente collegate a essa. La disposizione è stata richiamata per sostenere l'esenzione delle attività di gestione, esazione dei premi e gestione dei sinistri connesse al contratto assicurativo.
Richiamato dalla contribuente quale fondamento civilistico della struttura negoziale sottostante alle operazioni di coassicurazione e alle relative attività di gestione.
Richiamato in relazione alla coassicurazione e al frazionamento del rischio tra più imprese assicuratrici, elemento ritenuto compatibile con l'applicazione dell'esenzione IVA.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 3 aprile 2008
Ha riconosciuto l'esenzione IVA per mediatori e intermediari assicurativi. La Commissione ha utilizzato tale principio per affermare che, a maggior ragione, le prestazioni di gestione direttamente funzionali a un rapporto di coassicurazione possono beneficiare dell'esenzione.
Sentenze CGUE nelle cause C-349/96, C-472/03 e C-40/15
Le operazioni assicurative esenti possono comprendere una pluralità di prestazioni idonee a integrare economicamente il servizio assicurativo, purché siano valutate in concreto e risultino collegate alla copertura di un rischio nell'ambito di un rapporto contrattuale assicurativo.
Massime di principio
- Per stabilire se una prestazione collegata a un contratto assicurativo sia esente IVA non è decisiva la sua qualificazione formale come mandato o servizio autonomo, ma occorre valutarne la funzione economica concreta e il collegamento con la copertura del rischio.
- In presenza di coassicurazione o riassicurazione, l'assenza di un rapporto diretto tra il soggetto che svolge la gestione e l'assicurato non esclude automaticamente l'esenzione, poiché tali contratti, per loro natura, possono intervenire tra imprese assicuratrici.
- Le attività di gestione del contratto, esazione dei premi, gestione dei sinistri e ricezione delle comunicazioni possono rientrare nell'esenzione quando costituiscono componenti funzionali e necessarie dell'operazione assicurativa principale.
- L'art. 12 del DPR 633/1972 può operare in via subordinata quando le prestazioni non siano considerate parte integrante dell'operazione assicurativa, ma risultino comunque accessorie e strettamente connesse a un'operazione principale esente.
- L'esenzione IVA deve essere interpretata restrittivamente, ma tale criterio non impedisce di includere nell'esenzione le prestazioni che, sotto il profilo economico, integrano effettivamente il servizio assicurativo.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando clausole contrattuali, destinatari, obblighi assunti, collegamento con il rischio assicurato e utilità della prestazione per la gestione della copertura.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la compensazione delle spese può essere disposta anche quando una parte risulta sostanzialmente vittoriosa.
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