Sentenza del 12/12/2016 n. 2165 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Accertamento di maggior valore - Perizia dell'Agenzia del Territorio - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità di un accertamento tributario con cui l'Amministrazione ha rettificato in aumento il valore di un immobile sulla base di una stima redatta dall'UTE o da altro organo tecnico dell'Amministrazione. Il contribuente contesta che tale perizia, provenendo da un organo amministrativo, possa da sola dimostrare i maggiori valori accertati.
La decisione
La stima dell'UTE o dell'Agenzia del Territorio ha il valore di una semplice perizia di parte e non costituisce prova automaticamente sufficiente dell'accertamento. Il giudice non può considerarla inattendibile soltanto perché proviene dall'Amministrazione, ma deve verificarne concretamente l'idoneità a superare le contestazioni del contribuente e a dimostrare i maggiori valori pretesi. Inoltre, deve spiegare in modo esplicito le ragioni per cui ritiene la stima attendibile e probatoria. In assenza di tale verifica e motivazione, l'accertamento non può ritenersi adeguatamente sostenuto.
Massime di principio
- Una perizia tecnica redatta da un organo dell'Amministrazione non gode, da sola, di un valore probatorio privilegiato: deve essere valutata come una perizia di parte.
- Il giudice deve esaminare nel merito la metodologia, i dati comparativi e gli elementi utilizzati per la stima, verificando se siano concretamente idonei a dimostrare il maggior valore accertato.
- La provenienza pubblica della perizia non comporta né automatica inattendibilità né automatica attendibilità; la valutazione deve essere basata sul contenuto e sulla sua capacità di superare le contestazioni del contribuente.
- Un accertamento fondato su una stima tecnica deve essere sorretto da una motivazione specifica, sia nell'atto impositivo sia nella decisione giudiziale.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe contestare puntualmente i criteri estimativi, i dati di confronto e la coerenza della valutazione, mentre l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e verificabili a sostegno del maggior valore.
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