Sentenza del 12/12/2016 n. 1130 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Processo tributario - Intimazione di pagamento - Atto di annullamento in autotutela - Deposito in giudizio - Cessazione materia del contendere - Rilevanza del motivo dell'annullamento - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché l'annullamento dell'intimazione di pagamento ha eliminato l'oggetto della controversia. La cessazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Non occorre stabilire quale specifico motivo avrebbe comportato l'annullamento dell'atto, né distinguere tra vizi dell'atto e questioni relative alla fondatezza della pretesa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento deducendo uno o più motivi idonei a determinarne l'annullamento. Nel corso del giudizio l'Ufficio ha depositato un atto di annullamento in autotutela, riconoscendo la fondatezza di almeno uno dei motivi prospettati dal ricorrente. È irrilevante che il motivo accolto riguardi un vizio formale o procedurale dell'atto oppure il merito della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 46 del D.lgs. 546/1992
Cessazione della materia del contendere
La norma consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del giudizio quando l'atto impugnato viene annullato o comunque viene meno l'oggetto della controversia. La cessazione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto tributario impugnato, viene meno l'interesse alla decisione sul merito dell'impugnazione e il processo deve normalmente essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'annullamento in autotutela produce tale effetto indipendentemente dal motivo che lo ha determinato: è sufficiente che l'atto impugnato sia stato eliminato, senza necessità di distinguere tra vizi formali, procedurali o questioni di merito.
- Il deposito in giudizio dell'atto di annullamento costituisce elemento idoneo a dimostrare il venir meno dell'oggetto della controversia; il giudice può rilevare la cessazione anche d'ufficio.
- La cessazione della materia del contendere riguarda il giudizio sull'atto annullato e non implica necessariamente una valutazione generale sull'eventuale esistenza di altri rapporti tributari o di altri atti non impugnati.
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