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Sentenza

Sentenza del 12/12/2016 n. 1130 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Processo tributario - Intimazione di pagamento - Atto di annullamento in autotutela - Deposito in giudizio - Cessazione materia del contendere - Rilevanza del motivo dell'annullamento - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché l'annullamento dell'intimazione di pagamento ha eliminato l'oggetto della controversia. La cessazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Non occorre stabilire quale specifico motivo avrebbe comportato l'annullamento dell'atto, né distinguere tra vizi dell'atto e questioni relative alla fondatezza della pretesa.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento deducendo uno o più motivi idonei a determinarne l'annullamento. Nel corso del giudizio l'Ufficio ha depositato un atto di annullamento in autotutela, riconoscendo la fondatezza di almeno uno dei motivi prospettati dal ricorrente. È irrilevante che il motivo accolto riguardi un vizio formale o procedurale dell'atto oppure il merito della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 46 del D.lgs. 546/1992

    Cessazione della materia del contendere

    La norma consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del giudizio quando l'atto impugnato viene annullato o comunque viene meno l'oggetto della controversia. La cessazione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto tributario impugnato, viene meno l'interesse alla decisione sul merito dell'impugnazione e il processo deve normalmente essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L'annullamento in autotutela produce tale effetto indipendentemente dal motivo che lo ha determinato: è sufficiente che l'atto impugnato sia stato eliminato, senza necessità di distinguere tra vizi formali, procedurali o questioni di merito.
  • Il deposito in giudizio dell'atto di annullamento costituisce elemento idoneo a dimostrare il venir meno dell'oggetto della controversia; il giudice può rilevare la cessazione anche d'ufficio.
  • La cessazione della materia del contendere riguarda il giudizio sull'atto annullato e non implica necessariamente una valutazione generale sull'eventuale esistenza di altri rapporti tributari o di altri atti non impugnati.

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