Sentenza del 12/12/2016 n. 2163 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Art. 43, comma 4, D.p.r. 29.09.1973 n. 600 - Obbligo per l'Ufficio di indicare nuovi elementi o fatti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento integrativo disciplinato dall'art. 43, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente ha contestato la validità dell'integrazione o modifica di un precedente avviso di accertamento, sostenendo che l'Ufficio non avesse indicato adeguatamente i nuovi elementi, gli atti o i fatti sopravvenuti che ne avevano consentito l'adozione. Tali elementi devono essere effettivamente nuovi e non conosciuti o non conoscibili dall'Ufficio al momento della notifica del primo avviso.
La decisione
La sentenza stabilisce che l'accertamento integrativo è ammesso solo quando emergano nuovi elementi non conosciuti o non conoscibili alla data della notifica dell'avviso originario e comunque entro il termine ordinario previsto per l'accertamento. L'Ufficio ha l'obbligo di indicare nell'atto, a pena di nullità, i nuovi elementi oppure gli atti e i fatti attraverso i quali ne ha avuto conoscenza. In mancanza di tale indicazione, l'accertamento integrativo è invalido.
Norme richiamate
Art. 43, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il cosiddetto accertamento integrativo (...) regola l'ipotesi per cui, per effetto della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, non conosciuti o non conoscibili alla data di notifica, l'avviso di accertamento già notificato deve essere integrato o modificato.
La norma consente all'Ufficio di integrare o modificare un avviso già notificato esclusivamente in presenza di nuovi elementi sopravvenuti, non conosciuti né conoscibili al momento dell'atto originario. L'integrazione deve essere notificata entro il termine previsto per l'accertamento e deve indicare specificamente i nuovi elementi o gli atti e fatti che ne hanno determinato la conoscenza. L'omessa indicazione comporta la nullità dell'atto.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento già notificato non può essere semplicemente riformulato o integrato sulla base degli stessi elementi che l'Ufficio avrebbe potuto utilizzare nell'atto originario.
- L'accertamento integrativo richiede la presenza di elementi realmente nuovi e non già conosciuti o conoscibili dall'Amministrazione al momento della prima notifica.
- L'Ufficio deve motivare puntualmente l'integrazione, indicando sia i nuovi elementi sia gli atti o fatti attraverso i quali ne ha avuto conoscenza; una motivazione generica può determinare la nullità dell'atto.
- L'integrazione è possibile solo entro il termine ordinario previsto per l'accertamento.
- In caso di contestazione, occorre verificare la data del primo avviso, la natura effettivamente nuova degli elementi utilizzati, la loro conoscibilità da parte dell'Ufficio e la specificità della motivazione dell'atto integrativo.
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