Cassazione Penale, Ordinanza n. 31345/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. come modificato dalla l. n. 103/2017 e applicabile ai procedimenti instaurati dal 3 agosto 2017. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva impugnato personalmente la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione/cessione di stupefacenti in concorso, deducendo tre censure di merito: insufficienza della prova, insussistenza del fatto e contraddittorietà della decisione. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali doglianze perché ha rilevato un vizio preliminare dell'atto: il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità per i ricorsi proposti dopo la modifica normativa del 2017.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è ammessa la proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato.
Le modifiche introdotte dalla l. n. 103/2017 hanno reso necessario, per il ricorso per cassazione, l'intervento del difensore cassazionista, rendendo irrilevante la mera autenticazione della firma dell'imputato.
L'autenticazione del difensore attesta solo la genuinità della sottoscrizione e la riferibilità dell'atto alla parte privata, ma non sana la mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista richiesta per il ricorso.
La riforma è richiamata come fonte della nuova disciplina sulla forma del ricorso per cassazione, applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017.
Corte cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'atto di ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'autenticazione della firma da parte di un difensore non equivale alla sottoscrizione richiesta dalla legge: essa attesta soltanto la genuinità della firma e la riferibilità dell'atto alla parte, ma non supplisce al difetto di sottoscrizione del difensore cassazionista.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio formale tipico, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, salvo la presenza di specifiche ragioni di esonero.
- Le doglianze di merito, anche se articolate in termini di insufficienza di prova, insussistenza del fatto o contraddittorietà della motivazione, restano assorbite se il ricorso è improcedibile/inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.
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