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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17410/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società in liquidazione conveniva in giudizio la banca presso la quale intratteneva il conto corrente e un avvocato, chiedendone la condanna solidale alla restituzione di euro 50.000, somma che risultava addebitata sul conto per l'esecuzione di un bonifico apparentemente emesso dalla società a favore del professionista per prestazioni professionali, bonifico che la società assumeva non essere mai stato disposto. Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d'appello, in parziale riforma, condannava solo l'avvocato alla restituzione della somma, escludendo invece ogni obbligo restitutorio della banca e ogni sua responsabilità extracontrattuale, ritenendo che l'ordine di bonifico recasse firma apocrifa non rilevabile ictu oculi dal bancario medio e che non vi fosse prova della prestazione professionale. La società ricorreva per cassazione con tre motivi, poi articolati anche in ulteriori profili: deduceva, da un lato, violazione di norme sull'adempimento, sulla diligenza del banchiere, sulla prova e omessa pronuncia, sostenendo che la banca avrebbe dovuto effettuare controlli più penetranti sull'ordine consegnato dal beneficiario e che la domanda contrattuale contro la banca non era stata decisa; dall'altro, violazione degli artt. 2033 e 2043 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che non fosse stata proposta azione aquiliana contro la banca e che la sua eventuale responsabilità fosse solo contrattuale; infine, nullità della sentenza e violazione del riparto dell'onere probatorio, nonché omesso esame della c.t.u., per avere il giudice fondato la decisione su un documento privo di efficacia probatoria e senza considerare adeguatamente l'accertata falsità della firma e la mancata produzione dell'originale da parte della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della banca controricorrente e del professionista intimato. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito è rimasta ferma nella parte in cui aveva escluso la responsabilità della banca e aveva condannato il solo avvocato alla restituzione della somma, perché i motivi di ricorso non attingevano la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva infatti fondato il diniego di responsabilità della banca sulla non rilevabilità ictu oculi della falsità della sottoscrizione e sull'assenza di una sua responsabilità oggettiva, nonché sull'accertamento che la banca aveva eseguito un'operazione solo apparentemente autorizzata.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per escludere la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca, che non aveva ricevuto il pagamento ma aveva solo fatto da tramite

  • art. 2043 c.c.

    invocato dalla ricorrente come fondamento della responsabilità della banca, ma ritenuto insussistente perché la falsità della firma non era rilevabile ictu oculi

  • art. 1176 c.c.

    dedotto per sostenere una maggiore diligenza della banca nell'esecuzione dell'ordine, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per prospettare responsabilità contrattuale della banca, ma la relativa censura non ha superato il vaglio di ammissibilità

  • art. 1710 c.c.

    invocato in tema di diligenza nell'esecuzione dell'incarico, ma senza incidenza sull'esito

  • art. 1856 c.c.

    dedotto dalla ricorrente per affermare obblighi di diligenza dell'istituto di credito, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la censura non aggredisse la ratio decidendi

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso il vizio perché i motivi non coglievano la decisione impugnata

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato in relazione alla contestazione sulla produzione del documento e sulla prova

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla disconoscimento della sottoscrizione e alla prova documentale

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato nel motivo concernente la verificazione della scrittura e l'efficacia probatoria del documento

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla c.t.u. e al suo mancato adeguato apprezzamento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per denunciare omesso esame di fatti e risultanze della c.t.u., ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile o comunque non decisiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In tema di esecuzione di un ordine di pagamento con firma apocrifa, la banca non risponde automaticamente del prelievo o del bonifico eseguito: la responsabilità può configurarsi solo se l'operazione anomala o la falsità della sottoscrizione fossero rilevabili con l'ordinaria diligenza dell'operatore bancario medio, senza strumenti particolari, cioè ictu oculi.
  • La domanda di ripetizione dell'indebito contro la banca non è fondata quando l'istituto non abbia ricevuto la somma come destinatario finale, ma si sia limitato a fungere da tramite nell'esecuzione del pagamento.
  • Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti già riservata al giudice di merito.
  • La denuncia di omessa pronuncia o di violazione delle norme sulla prova è inammissibile se presuppone circostanze di fatto non accertate nel merito o se non indica in modo specifico quale sarebbe stato il diverso esito del giudizio in presenza della diversa qualificazione della domanda.
  • La contestazione dell'efficacia probatoria di un ordine di pagamento e delle risultanze della consulenza tecnica deve misurarsi con l'accertamento di merito sulla non percepibilità immediata della falsità della firma; in mancanza, la censura non attinge il nucleo decisorio della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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