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Sentenza

Sentenza n. 696/2026 - Venezia, Sezione 3

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ex d.lgs. n. 142 del 2015, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di applicazione delle misure di accoglienza; in subordine per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 10 novembre 2025; in ogni caso, per la condanna dell’Amministrazione intimata a pronunciarsi sulla richiesta di accoglienza ed a riconoscere le tutele di cui al d.lgs. n. 142 del 2015.

Giustizia amministrativa202502303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza e, in subordine, nota prefettizia che rinviava sine die l’eventuale accesso ai posti disponibili

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, dopo avere formalizzato la richiesta di protezione internazionale e di applicazione delle misure di accoglienza, lamentava l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione sull’obbligo di provvedere. Deduceva inoltre che la nota prefettizia del 10 novembre 2025, limitandosi ad affermare che l’accoglienza sarebbe stata disposta successivamente e nei limiti dei posti disponibili, senza indicare tempi certi e senza accogliere la domanda, avesse natura endoprocedimentale o soprassessoria e non fosse quindi idonea a superare l’inerzia. In via subordinata ne chiedeva l’annullamento, qualora fosse qualificata come provvedimento espresso. Chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi e l’accertamento della fondatezza della domanda di accoglienza. Nel corso del giudizio l’Amministrazione depositava il provvedimento del 4 dicembre 2025 con cui aveva disposto l’ammissione del ricorrente alle misure di accoglienza. La difesa erariale eccepiva l’inammissibilità della domanda cautelare nel rito sul silenzio, l’inammissibilità del ricorso contro un atto asseritamente ampliativo e l’insussistenza dei presupposti del silenzio-inadempimento.

La decisione

Il TAR dichiara cessata la materia del contendere perché l’ammissione alle misure di accoglienza, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Prima di pervenire a tale esito, il Collegio esamina e respinge le eccezioni dell’Amministrazione. La domanda cautelare proposta nel giudizio sul silenzio non è inammissibile, poiché il rito deve assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 1 c.p.a. La nota prefettizia non ha contenuto ampliativo, poiché non ammette il richiedente all’accoglienza ma rinvia sine die la decisione; pertanto il ricorso contro di essa non è inammissibile. Se qualificata come atto endoprocedimentale o soprassessorio, la nota non supera lo stato di inerzia, che viene meno soltanto con l’adozione di un provvedimento definitivo; se qualificata come provvedimento espresso, essa è comunque oggetto dell’azione subordinata di annullamento. Nulla viene disposto sulle spese, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e dell’impossibilità di porre la rifusione a carico dell’Amministrazione statale in favore dello Stato. Il Collegio liquida invece il compenso del difensore del ricorrente secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ricorrono i presupposti per la decisione immediata.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere; tale pronuncia è resa nel merito del giudizio.

  • art. 117 c.p.a.

    Presuppone l’inerzia dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di provvedere; un atto endoprocedimentale o soprassessorio che rinvii sine die la decisione non supera tale inerzia.

  • art. 29 c.p.a.

    Costituisce la base dell’azione di annullamento proposta in via subordinata contro la nota prefettizia, ove qualificata come provvedimento espresso.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Impongono l’effettività della tutela giurisdizionale, rendendo necessario l’esame della domanda cautelare anche nel giudizio in materia di silenzio-inadempimento.

  • art. 1 c.p.a.

    Ribadisce il principio di effettività della tutela giurisdizionale nel processo amministrativo.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    La regola della rifusione allo Stato non viene applicata quando la parte soccombente è un’Amministrazione dello Stato.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale

    Rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore ammesso al patrocinio, tenendo conto dei valori medi e dell’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Dimezza i compensi spettanti ai difensori per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

  • artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.

    Consentono di qualificare la statuizione di liquidazione del compenso come decreto collegiale di liquidazione.

  • art. 168 d.P.R. n. 115/2002

    Concorre a disciplinare la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Rende separatamente opponibile la statuizione di liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, una nota amministrativa che rinvia sine die la decisione sull’istanza, senza definire il procedimento, ha natura endoprocedimentale o soprassessoria e non supera l’inerzia dell’Amministrazione; a tal fine è necessario un provvedimento definitivo.
  • La domanda cautelare proposta nel rito avverso il silenzio non è inammissibile per il solo fatto di essere inserita in tale rito: il giudice deve esaminarla in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con pronuncia resa nel merito del giudizio.
  • Una nota che rinvia l’eventuale ammissione a un beneficio nei limiti della disponibilità futura, senza concedere il beneficio, non ha contenuto ampliativo della posizione giuridica del destinatario e può essere contestata come atto soprassessorio o, in subordine, come provvedimento espresso lesivo.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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