Cassazione Civile, Sentenza n. 26267/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Peroli impugnava le sanzioni disciplinari inflitte dalla società (retrocessione in carriera e proroga del termine per gli aumenti retributivi) chiedendo la reintegrazione nella qualifica di "addetto all'esercizio" (parametro 193) e la declaratoria di cessazione degli effetti delle sanzioni, ritenendole illegittime e incostituzionali rispetto a principi costituzionali e alle norme del lavoro comune (art.2103 c.c., art.7 legge n.300/70).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di Peroli. In precedenza la questione era stata rimessa alla Corte Costituzionale, la quale con sentenza n.188/2020 ha dichiarato inammissibili le censure relative alla retrocessione "diretta" e infondate quelle relative alla retrocessione "sostitutiva" (cioè come alternativa al licenziamento). La Cassazione, aderendo ai principi della Consulta, ha ritenuto legittima la disciplina speciale che ammette la retrocessione sostitutiva quale misura alternativa al licenziamento, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e ha rigettato gli altri motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e agli oneri accessori (liquidate in misura determinata).
Norme richiamate
Regio Decreto n.148/1931 Allegato A, artt. 37, 44, 45
art.37 co.1 (retrocessione), art.44 co.1,2,4,5 (sanzioni disciplinari e proroga aumenti retributivi), art.45
La Corte, anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.188/2020, ha ritenuto che la disposizione che prevede la retrocessione quale sanzione sostitutiva della destituzione sia compatibile con i parametri costituzionali perché costituisce misura alternativa al licenziamento e consente al lavoratore di conservare il posto di lavoro; la retrocessione diretta (come sanzione autonoma) è stata ritenuta comunque non rilevante nel caso concreto.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36
art.3, art.35, art.36 (richiamati nei profili di legittimità)
Le censure di violazione degli artt. 3, 35 e 36 Cost. sono state esaminate dalla Corte Costituzionale che ha escluso la loro violazione con riferimento alla retrocessione sostitutiva; la disciplina speciale non costituisce intollerabile disparità ed è ragionevole perché mira a preservare il posto di lavoro.
Codice Civile, art.2103
art.2103 c.c. (mutamento delle mansioni)
Il ricorrente invocava la tutela del posto e la disciplina generale sul mutamento delle mansioni; la Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza alla luce della specialità regolata dal R.D. 148/1931 e della valutazione della Consulta sull'ammissibilità della retrocessione sostitutiva.
Legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art.7
art.7 (sanzioni disciplinari e procedure)
Il ricorrente denunciava incongruenze procedurali e l'applicazione del diritto comune; la Corte ha ritenuto tali censure assorbite o inammissibili, considerando la compatibilità della normativa speciale con i parametri costituzionali e la circostanza che non era stato discusso con successo il merito della sanzione.
D.lvo n.112/1998, art.102 co.1
art.102 co.1 (richiamato in relazione alla soppressione di funzioni amministrative e consigli di disciplina)
Il ricorrente sosteneva che interventi legislativi successivi avessero sopresso profili procedurali specialistici; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e comunque irrilevante alla luce della valutazione costituzionale sulla ragionevolezza della disciplina speciale.
D.L. n.137/2020, art.23 co.8-bis
art.23 comma 8-bis (conclusioni del P.M.)
Norma procedurale richiamata per il deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero in sede di Cassazione; qui il P.M. aveva concluso per il rigetto del ricorso.
D.P.R. n.115/2002, art.13
art.13 co.1-bis e co.quater (contributo unificato)
La Corte ha disposto l'ulteriore versamento da parte del ricorrente del contributo unificato in misura pari a quello dovuto, secondo le disposizioni sul contributo unificato.
Corte Costituzionale, sentenza n.188/2020
La Corte Costituzionale ha delimitato il tema esaminando la retrocessione in due ipotesi (diretta vs sostitutiva) e ha ritenuto infondate le questioni di illegittimità costituzionale con riferimento alla retrocessione sostitutiva; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni riferite alla retrocessione diretta non pertinenti al caso.
Massime di principio
- La retrocessione disposta come "sostitutiva" del licenziamento può essere ritenuta costituzionalmente lecita se finalizzata a preservare il rapporto di lavoro: va valutata come misura in melius rispetto alla cessazione del rapporto.
- Occorre distinguere sempre tra retrocessione "diretta" (sanzione autonoma applicata per un illecito) e retrocessione "sostitutiva" (alternativa al licenziamento); le impugnazioni devono chiarire quale ipotesi sia in esame.
- La specialità normativa di taluni settori (es. regime dei ferrotranvieri) può giustificare regole differenziate rispetto al diritto comune se la disciplina è ragionevole e non produce intollerabili disparità o violazioni costituzionali.
- Se il lavoratore non contesta il merito della sanzione in modo efficace nei primi gradi di giudizio, la possibilità di riforma in Cassazione è limitata; la valutazione della legittimità sostanziale e procedurale delle sanzioni è cruciale nei primi gradi.
- Le questioni procedurali (es. soppressione di organi disciplinari) e le modifiche legislative intervenute possono essere rilevanti, ma sono spesso assorbite quando il giudice costituzionale verifica la compatibilità sostanziale della disciplina speciale.
- In casi analoghi, chi impugna dovrebbe: (a) precisare se la retrocessione è stata applicata come sanzione diretta o come alternativa al licenziamento; (b) contestare puntualmente il fatto e la motivazione disciplinare nei gradi di merito; (c) sollevare, se del caso, questioni costituzionali ben circoscritte; (d) considerare il rischio di condanna alle spese in caso di soccombenza.
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