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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31550/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per concorso nella detenzione a fini di spaccio di plurimi quantitativi di sostanze stupefacenti. La difesa ha proposto due censure principali: 1) violazione procedurale e inutilizzabilità delle analisi quali-quantitative dello stupefacente per assenza dell'avviso al difensore ex art. 87 d.P.R. 309/1990 (natura patologica dell'inutilizzabilità, non sanata dal rito abbreviato); 2) vizio motivazionale e travisamento probatorio nella valutazione delle prove (tra cui chi abbia effettivamente nascosto il borsello/portafogli) e richiesta di derubricazione alla ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sostenendo che lo stupefacente fosse per uso personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sul piano sostanziale la Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: a) le analisi chimico-tossicologiche su campioni di sostanza non sono accertamenti tecnici irripetibili ma ripetibili e rientrano negli accertamenti ex art. 359 cod. proc. pen. o nelle attività previste dall'art. 348 cod. proc. pen., pertanto non richiedono avviso preventivo al difensore; il richiamo all'art. 87 DPR 309/1990 è inesatto e non rilevante; b) sulla valutazione della prova la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione congrua e non contraddittoria, valorizzando verbali di sequestro, chat sui telefoni, modalità del rinvenimento, modalità organizzative, quantitativi e la recidiva dell'imputato; la richiesta di derubricazione è stata respinta alla luce degli elementi che indicano capacità non episodica di diffusione. La censura per travisamento non ha dimostrato una difformità palese dei risultati probatori tale da disarticolare il ragionamento dei giudici di merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 87

    La Corte ha ritenuto inapplicabile il richiamo dell'art. 87, comma 2, poiché tale norma concerne il campionamento dei reperti prima della loro distruzione una volta divenuti definitivi i provvedimenti di sequestro; non si applica alle analisi immediate su campioni conservabili.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    La derubricazione alla ipotesi di lieve entità richiede valutazione globale di azione e oggetto (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità). Nel caso la Corte ha ritenuto sussistere elementi concreti indicativi di capacità di diffusione non episodica, giustificando il mancato riconoscimento della lieve entità.

  • codice di procedura penale, art. 359

    Le analisi disposte su campioni di sostanza rientrano tra gli accertamenti ripetibili disciplinati dall'art. 359 e pertanto non richiedono il preventivo avviso al difensore.

  • codice di procedura penale, art. 348

    Le analisi chimico-tossicologiche svolte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria rientrano nelle attività previste dall'art. 348 e non richiedono avviso preventivo al difensore.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Ai sensi di questa norma la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e può prevedere l'irrogazione di somme in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione.

Massime di principio

  • Le analisi chimico-tossicologiche su campioni di stupefacente conservabili sono normalmente considerate ripetibili; l'assenza di un avviso preventivo al difensore non comporta automaticamente l'inutilizzabilità di tali accertamenti.
  • La scelta del rito abbreviato e il consenso dell'imputato possono rendere meno efficaci censure procedurali di carattere formale, salvo che non emergano vizi macroscopici e pregiudizievoli.
  • La Corte di cassazione non rivede il merito delle valutazioni probatorie già compiute in modo conforme nei due gradi di merito; per ottenere annullamento per travisamento probatorio è necessario dimostrare una palese e non controversa difformità tra il risultato oggettivo della prova e la valutazione del giudice, idonea a disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
  • Per ottenere la derubricazione ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di capacità di diffusione (quantitativi e qualità incompatibili con lo spaccio, modalità episodiche, assenza di elementi organizzativi); mere affermazioni generiche di tossicodipendenza o di uso personale non sono sufficienti.
  • Le impugnazioni di carattere procedurale devono dimostrare il concreto pregiudizio alle facoltà difensive: la mera omissione formale di avvisi non incide se l'accertamento è ripetibile o se il difensore ha in concreto potuto partecipare o rinunciare consapevolmente.

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