Cassazione Penale, Sentenza n. 34440/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'applicazione della continuazione tra due gruppi di reati: 1) rapina aggravata e lesioni personali aggravate (24/09/2019) e 2) quattro estorsioni commesse nell'estate e settembre 2019. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 81 c.p., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, deducendo l'identità del disegno criminoso per contiguità temporale, territorialità (stessi luoghi, Brolo), identità del bene giuridico protetto e finalità (volontà di affermare il predominio sul territorio), nonché la sovrapponibilità delle condotte e la prevedibilità della rapina già al momento della prima estorsione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale dell'esecuzione ha motivato in modo congruo l'esclusione della continuazione, evidenziando l'assenza di elementi probatori che dimostrassero che, al momento della prima estorsione, Perdicucci avesse programmato anche la rapina e le lesioni. Sono stati valorizzati l'eterogeneità delle modalità esecutive, la diversa finalità e la sporadicità/estemporaneità dell'episodio di rapina (diverso correo, introduzione furtiva, violenza diretta per sottrarre gioielli), nonché l'insufficienza degli indici riferiti a vicinanza temporale e omogeneità dei reati. È stato ribadito il principio secondo cui la continuazione richiede l'esistenza di concreti indici che provino la programmazione unitaria almeno nelle linee essenziali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'art. 81 c.p. (continuazione) è stato richiamato come criterio sostanziale: per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare che i reati successivi rientravano in un disegno criminoso unitario già delineato al momento del primo reato; nel caso di specie tale requisito non è stato dimostrato.
Norma processuale richiamata per la statuizione sulle spese: al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 28659 del 18/05/2017 - Gargiulo; Sez. 3 n. 17738 del 14/12/2018 - Bencivenga; Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016 - D'Amico)
Richiamati i principi consolidati dalla giurisprudenza: l'accertamento della continuazione richiede una valutazione approfondita degli indici sintomatici (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità e programmazione di vita) e la dimostrazione che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario allegare e dimostrare elementi sintomatici che colleghino i reati in un unico disegno criminoso; la mera somiglianza o la ripetizione di reati non basta.
- La contiguità temporale, da sola, non è sufficiente: occorre valutare anche omogeneità delle modalità esecutive, finalità, bene giuridico tutelato, e la programmazione almeno nelle linee essenziali degli illeciti successivi.
- Differenze significative nelle modalità (diversi correi, modalità esecutive, obiettivi immediati) e l'estemporaneità di un episodio sono indici contrari al riconoscimento della continuazione e possono far prevalere la nozione di abitualità a delinquere.
- In sede di esecuzione il condannato che invoca i benefici della continuazione ha l'onere di allegare adeguati indici probatori; il giudice dell'esecuzione valuta la congruità e la completezza di tali allegazioni.
- Quando emergono carenze probatorie sulla previsione o programmazione dei reati successivi al momento del primo illecito, il beneficio sanzionatorio previsto dalla continuazione non può essere riconosciuto.
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