Cassazione Civile, Ordinanza n. 20242/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dall'attività professionale svolta da un avvocato in favore di un soggetto indebitato e, secondo la prospettazione del ricorrente, anche del padre di quest'ultimo: l'attività avrebbe condotto a un accordo con alcuni creditori e all'assistenza nell'adempimento, con compensi rimasti in parte insoddisfatti. Per il recupero del proprio credito, il professionista otteneva un decreto ingiuntivo e interveniva in una procedura esecutiva, quindi proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c. contro una fideiussione rilasciata dal padre del debitore in favore di due creditori e contro i pagamenti eseguiti in adempimento della garanzia. I giudici di merito rigettavano la domanda ritenendo, in sintesi, che solo parte dei crediti fosse anteriore all'atto da revocare, che altri crediti fossero prescritti o già soddisfatti, che per i crediti posteriori mancasse la prova della dolosa preordinazione, e che alcuni pagamenti non fossero revocabili perché eseguiti per debiti scaduti. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva, in dieci motivi, tra l'altro: violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e delle regole di imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c.; omesso esame del piano di riparto; illegittimità dell'eccezione di prescrizione presuntiva proposta dai terzi ex art. 2939 c.c. e incompatibilità di tale istituto con l'ammissione di mancato pagamento; errata valutazione del giudicato del decreto ingiuntivo e del riparto dell'onere della prova; errata individuazione della posteriorità dei crediti rispetto alla fideiussione; omessa considerazione della gratuità dell'atto revocato. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e li ha ritenuti infondati o inammissibili, osservando che non vi era stata una decisione officiosa ma l'applicazione di un criterio legale in assenza di espressa imputazione del pagamento; ha respinto i motivi sulla prescrizione presuntiva ritenendo legittima l'eccezione del terzo interessato e non ravvisando ammissioni idonee a vincere la presunzione; ha dichiarato infondato il motivo sul giudicato del decreto ingiuntivo, richiamando il principio secondo cui il giudicato sul quantum tra creditore e debitore non è opponibile al terzo convenuto in revocatoria; ha reputato inammissibili o infondati i motivi sulla data di insorgenza del credito e sulla gratuità della fideiussione, ribadendo che spettava al creditore provare l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione e che, essendo mancata tale prova e non essendo stata dimostrata la dolosa preordinazione, la natura onerosa o gratuita della fideiussione diventava irrilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Genova che aveva respinto l'impugnazione contro il rigetto della revocatoria. La Corte ha ritenuto infondati i motivi concernenti il contraddittorio, l'imputazione dei pagamenti, la prescrizione presuntiva, l'efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo, la prova della data di insorgenza dei crediti e la rilevanza della gratuità della fideiussione. In particolare ha affermato che, in difetto di espressa imputazione del pagamento in sede esecutiva, il giudice può applicare le regole legali di imputazione; che il terzo interessato può eccepire la prescrizione anche presuntiva ex art. 2939 c.c.; che il giudicato sul credito non vincola il terzo convenuto in revocatoria quanto all'entità del credito; che incombeva al creditore provare l'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato; e che, una volta mancata tale prova, la questione della gratuità dell'atto non era decisiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Il contraddittorio non va riaperto quando il giudice si limiti ad applicare un criterio legale a una questione già introdotta dalle parti; non c'è violazione se non viene posta a base della decisione una questione officiosa nuova.
In assenza di espressa imputazione del pagamento, il giudice può applicare il criterio legale di imputazione; tale regola è richiamata anche con riguardo ai pagamenti soddisfatti in sede esecutiva quando manchi un diverso ordine del giudice dell'esecuzione.
È richiamato a proposito dell'onere della prova; la Corte ribadisce che spettava al ricorrente dimostrare i fatti costitutivi utili alla revocatoria, in particolare l'anteriorità del credito.
Il terzo interessato può surrogarsi al debitore nell'eccezione di prescrizione quando questi sia inerte; la facoltà non è limitata alla sola prescrizione estintiva ma si estende anche alla prescrizione presuntiva.
È richiamato con riferimento alla prescrizione presuntiva del credito professionale, ma la Corte esclude che nel caso concreto la presunzione sia stata vinta da ammissioni del debitore o dei terzi.
È menzionato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di prescrizione, senza che la Corte ravvisi una sua violazione decisiva nel caso concreto.
La Corte esclude che i giudici di merito abbiano omesso di valutare prove decisive in modo censurabile in cassazione, trattandosi di accertamenti di fatto non sovvertibili in sede di legittimità.
La valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti storici, come la data dell'incarico professionale, appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
È richiamato dal ricorrente tra le norme sulla prova documentale, ma la Corte non ne desume una regola favorevole alla sua tesi, ritenendo mancante la prova della data dell'incarico.
È citato dal ricorrente in relazione a pretesi elementi confessorii, ma la Corte non ravvisa una confessione idonea a provare l'anteriorità del credito.
È menzionato tra le norme invocate dal ricorrente per sostenere la prova del credito professionale, ma la Corte non attribuisce al decreto ingiuntivo opposto da terzi efficacia vincolante nel giudizio revocatorio.
L'azione revocatoria richiede, a seconda che il credito sia anteriore o posteriore all'atto dispositivo, prova della consapevolezza del pregiudizio oppure della dolosa preordinazione; se non è provata l'anteriorità del credito, resta decisiva la prova della dolosa preordinazione.
Il giudicato formatosi tra creditore e debitore sull'entità del credito non è opponibile al terzo convenuto in revocatoria, che conserva interesse a un autonomo accertamento del quantum.
È invocato per censurare una motivazione ritenuta contraddittoria, ma la Corte osserva che la motivazione dei giudici di merito era invece coerente e imperniata sulla mancata prova della data del mandato.
È richiamato nel motivo sulla prescrizione presuntiva e sulla posizione dei terzi, ma la Corte non ritiene che tale norma impedisca l'eccezione del terzo interessato in sede revocatoria.
Massime di principio
- In tema di imputazione dei pagamenti, se in sede esecutiva non risulta un'espressa imputazione né un ordine del giudice dell'esecuzione, il giudice di merito può applicare i criteri legali di imputazione senza dover riattivare il contraddittorio su una questione nuova.
- Il terzo convenuto in revocatoria che abbia un interesse concreto alla conservazione dell'atto dispositivo può eccepire la prescrizione del credito azionato dal revocante, e tale facoltà non è limitata alla prescrizione estintiva ma si estende anche alla prescrizione presuntiva.
- Nel giudizio revocatorio il giudicato formatosi tra creditore e debitore sull'esistenza o sull'ammontare del credito non è automaticamente opponibile al terzo convenuto, che può chiedere un autonomo accertamento del quantum a fini dell'inefficacia dell'atto nei soli limiti dell'effettivo credito.
- Ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. il creditore-attore deve provare i presupposti temporali della propria pretesa rispetto all'atto di disposizione; se il credito è posteriore, occorre la prova della dolosa preordinazione dell'atto ad arrecare pregiudizio, e la natura onerosa o gratuita dell'atto diventa recessiva rispetto a tale prova.
- L'accertamento della data di insorgenza del credito e della stipulazione del mandato o dell'incarico professionale è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
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