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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28015/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova che, accogliendo le domande degli eredi Nilo e Lido, aveva ritenuto simulato il contratto di vitalizio stipulato dal de cuius con il ricorrente (dissimulante una donazione nulla), dichiarandone la nullità e riconoscendo agli eredi quote ereditarie e somme (parte del valore dell'immobile e utili netti della gestione dell'albergo). Il ricorrente deduceva: (i) errata interpretazione dell'atto di citazione (gli attori sarebbero stati meri eredi e non legittimari che chiedono la tutela della quota di riserva, con conseguente impropria ammissione al regime probatorio di cui all'art.1417 c.c.); (ii) violazione dell'art.112 c.p.c. sull'interpretazione della domanda; (iii) errata ammissione di presunzioni non conformi all'art.2729 c.c.; (iv) errata ripartizione dell'onere della prova sulla prova del pagamento del prezzo; (v) errore nell'attribuzione dei frutti ai controricorrenti in violazione dell'art.1102 c.c.; (vi) violazione dell'art.210 c.p.c. per acquisizione di documenti bancari in primo grado non opponibili in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in toto. Ha confermato che: l'interpretazione della domanda è attività riservata al giudice di merito sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione; gli eredi che agiscono per l'accertamento della simulazione possono avvalersi del regime probatorio più favorevole ex art.1417 c.c. se l'azione è finalizzata alla tutela della quota di riserva, anche se non è stata proposta contemporaneamente l'azione di riduzione; l'ammissione della prova per presunzioni era legittima perché fondata su elementi gravi, precisi e concordanti (sproporzione tra prezzo e valore dell'immobile, mancanza di documentazione di versamento del prezzo, assenza di evidenze di proventi dell'attività alberghiera o di pagamenti corrispondenti, limitate disponibilità bancarie del de cuius al momento della morte); l'onere per l'acquirente di dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo quando l'azione di simulazione è fondata su presunzioni; le censure relative all'uso esclusivo del bene (art.1102) e alla presunta irregolarità degli ordini di esibizione in primo grado erano inammissibili o infondate. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio in Cassazione e rilievo sul pagamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art.1417 e ss. Codice civile

    Gli eredi che agiscono per accertare la simulazione possono avvalersi del regime probatorio più favorevole previsto per la simulazione quando l'azione è strumentale alla tutela della quota di riserva, anche se non è proposta contestualmente l'azione di riduzione.

  • art.112 Codice di procedura civile

    L'interpretazione della domanda giudiziale è attività riservata al giudice del merito e sindacabile in Cassazione soltanto per vizi di motivazione.

  • art.2729 Codice civile

    Le presunzioni ammesse devono essere gravi, precise e concordanti; la valutazione sulla loro sussistenza è di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria.

  • art.2697 Codice civile

    L'onere della prova spetta a chi deduce un fatto; se l'azione di simulazione è fondata su presunzioni che indicano la fittizietà dell'alienazione, l'acquirente deve provare l'effettivo pagamento del prezzo.

  • art.1414 e ss. Codice civile

    Richiamata in relazione al principio generale della prova dei negozi giuridici e agli effetti della simulazione/dissimulazione, ma la Corte ha confermato che l'apprezzamento degli elementi probatori spetta al giudice di merito.

  • art.1102 Codice civile

    L'uso esclusivo da parte di un coerede non produce automaticamente pregiudizio agli altri; tuttavia, quando il titolo è stato dichiarato simulato e nullo, i frutti del bene attratti nella massa ereditaria spettano pro quota anche agli altri coeredi.

  • art.210 Codice di procedura civile

    Le censure sull'ordinanza di esibizione adottata in primo grado non possono essere sollevate per la prima volta in sede di legittimità se non costituivano oggetto di impugnazione in appello.

  • art.115 Codice di procedura civile

    Richiamato in correlazione alla produzione di prove e all'onere della prova, confermando che la valutazione istruttoria è di competenza del giudice di merito.

  • art.360 Codice di procedura civile

    Richiami procedurali sull'ammissibilità dei motivi di cassazione e sui limiti del sindacato di legittimità, soprattutto per questioni di merito e interpretazione dell'atto di citazione.

  • art.13 DPR 115/2002

    Rilevata l'esistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione della domanda compete al giudice di merito e in Cassazione può essere sindacata solo per vizi di motivazione, non perché si preferisca una diversa interpretazione.
  • Gli eredi che agiscono per accertare la simulazione possono utilizzare il regime probatorio favorevole previsto per la tutela della quota di riserva anche se non hanno formalmente chiesto la riduzione in primo grado, purché l'azione sia strumentale alla tutela della legittima.
  • La prova per presunzioni è ammissibile solo se fondata su indizi gravi, precisi e concordanti; la valutazione della loro sussistenza è discrezionale del giudice di merito e richiede motivazione non illogica o contraddittoria.
  • Se la simulazione di un trasferimento immobiliare è dedotta sulla base di presunzioni circa il mancato pagamento del prezzo, l'onere probatorio grava sull'acquirente di dimostrare l'effettivo pagamento.
  • Le deduzioni e i fatti proposi in sede di gravame non possono essere introdotti ex novo in Cassazione; questioni processuali originate in primo grado devono essere impugnate tempestivamente nelle fasi successive per essere efficacemente dedotte in legittimità.
  • Il fatto che un soggetto abbia goduto materialmente di un bene non esclude automaticamente che il titolo negoziale sia simulato; va valutato il complesso degli indizi patrimoniali e documentali.
  • L'uso esclusivo di un bene comune non costituisce di per sé danno agli altri comproprietari; ma se il titolo che giustifica l'uso è dichiarato nullo o simulato, i frutti devono essere ricondotti alla massa ereditaria e ripartiti fra i coeredi.

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