Cassazione Civile, Sentenza n. 28061/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso di dazi antidumping versati da SICAM per importazioni 2010-2013 applicati in base al Reg. CE n. 926/2009, poi annullato in parte dalla CGUE (sent. 7.4.2016, cause C-186/14 e C-193/14). SICAM ha chiesto il rimborso nel 2017 per complessivi €1.139.378,95; l'Ufficio delle Dogane ha negato il rimborso ex art.121 Reg. UE n.952/2013 (Codice Doganale dell'Unione). I giudici di merito avevano accolto SICAM ritenendo che l'annullamento del regolamento costituisse ius superveniens che spostava il termine decadenziale e qualificando i versamenti come indebito oggettivo (art.2033 c.c.) con prescrizione decennale. L'Agenzia ha impugnato sostenendo che il termine triennale previsto dal Codice Doganale non è prorogabile per l'annullamento del regolamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che l'art.121 del Codice Doganale dell'Unione (analogo all'art.236 del vecchio CDC) stabilisce un termine decadenziale di tre anni per la richiesta di rimborso decorrente dalla notifica dell'obbligazione doganale (o, alternativamente, dal pagamento) e che l'illegittimità di un regolamento UE non costituisce causa di forza maggiore atta a prorogare tale termine. Ne consegue che la richiesta di rimborso presentata nel 2017 per versamenti 2010-2013 è tardiva. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana per nuovo esame conforme ai principi indicati; ha inoltre disposto la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)
Stabilisce il termine decadenziale triennale per la richiesta di rimborso dei dazi dalla data di notifica dell'obbligazione doganale; la Corte interpreta questa norma come perentoria e non prorogabile per l'annullamento del regolamento alla base dei dazi.
Regolamento (CE) n. 926/2009
regolamento istitutivo dei dazi antidumping oggetto di annullamento parziale
È il provvedimento comunitario che ha istituito i dazi oggetto del contenzioso e che è stato in parte annullato dalla CGUE; la sua illegittimità non sposta i termini decadenziali per il rimborso.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)
Norma ratione temporis applicabile ai fatti che prevede il termine triennale per il rimborso dei dazi; la giurisprudenza di legittimità l'ha interpretata nel senso che l'illegittimità del regolamento non costituisce causa di forza maggiore per prorogare il termine.
Riferimento all'indebito oggettivo: la Corte esclude l'applicabilità dell'istituto dell'indebito oggettivo alla fattispecie dei dazi comunitari annullati, ritenendo applicabile la disciplina speciale del rimborso doganale.
Norma in materia di prescrizione; richiamata in relazione alle argomentazioni difensive sulla prescrizione decennale, ma la Corte ha ritenuto prevalere la disciplina unionale decadenziale.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea
cause C-186/14 e C-193/14, sent. 7.4.2016
Ha annullato parzialmente il Reg. CE n. 926/2009; la Corte di Cassazione precisa tuttavia che l'annullamento da parte della CGUE non equivale a forza maggiore ai fini della proroga dei termini decadenziali nazionali o unionali per i rimborsi.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Cass. nn. 29728/2023, 26825/2023, 13676/2014, 22345/2018, 15645/2022
Principi consolidati secondo cui l'illegittimità di norme fiscali o regolamenti europei non sposta la decorrenza dei termini decadenziali per chiedere rimborsi; la Corte conferma e applica questi precedenti.
Corte di Giustizia UE, altre pronunce citate
C-141/08, C-533/10 (CIVAD), C-659/13 e C-34/14 (CJ Clark)
Giurisprudenza comunitaria conforme al principio che l'annullamento di un regolamento non costituisce causa di forza maggiore per prorogare i termini per la richiesta di rimborso dei dazi e che le autorità doganali non possono procedere d'ufficio al rimborso oltre i termini stabiliti.
Massime di principio
- Il termine per chiedere il rimborso dei dazi antidumping disciplinato dal Codice Doganale (art.121 CDU o art.236 CDC ratione temporis) è decadenziale (tipicamente tre anni) e decorre dalla notifica dell'obbligazione doganale o dal pagamento; va rispettato rigorosamente.
- L'annullamento successivo di un regolamento UE che ha imposto dazi non costituisce di per sé caso di forza maggiore né sposta la decorrenza del termine decadenziale per il rimborso.
- Non è corretto qualificare come 'indebito oggettivo' il versamento di dazi effettuato in esecuzione di un regolamento comunitario poi annullato quando esiste una disciplina specifica di rimborso prevista dal diritto unionale.
- L'importatore che intenda ottenere il rimborso deve agire tempestivamente entro i termini previsti dal Codice Doganale; in caso di dubbi procedurali è opportuno proporre impugnazioni o istanze nei termini piuttosto che attendere decisioni sovranazionali.
- In sede di valutazione di casi analoghi, i giudici applicheranno la disciplina unionale sui termini decadenziali e la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e della CGUE, privilegiando la certezza dei rapporti giuridici in materia di entrate.
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