Cassazione Penale, Ordinanza n. 17415/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze indicate nel provvedimento impugnato. Con un unico motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il giudice dell'esecuzione avrebbe valutato in modo non corretto gli elementi relativi all'unicità del disegno criminoso. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso proponeva solo una lettura alternativa degli stessi elementi già esaminati dal giudice a quo, il quale aveva motivato in modo adeguato sull'eterogeneità delle condotte, sulla distanza temporale tra esse e sull'assenza di una pianificazione unitaria, escludendo quindi la prova dell'originaria progettazione anche delle condotte di cui alla sentenza sub 3).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse logica, completa e conforme ai principi di legittimità in tema di continuazione, poiché aveva escluso l'unicità del disegno criminoso sulla base di indicatori contrari alla previa programmazione degli illeciti. Ha inoltre ricordato che il riconoscimento della continuazione non può fondarsi sul semplice dubbio circa l'esistenza del medesimo disegno criminoso, poiché tale accertamento incide sulla stabilità del giudicato in punto pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
norma richiamata come base del motivo di ricorso per erronea applicazione della legge penale
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
norma richiamata come base del motivo di ricorso per vizio di motivazione
norma invocata dal ricorrente in tema di continuazione e unicità del disegno criminoso
non è citato espressamente nel testo, ma il dispositivo di condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, l'unicità del disegno criminoso deve risultare da elementi concreti e non può essere affermata sulla base di una mera ipotesi o del solo dubbio.
- Il giudice di legittimità non accoglie il ricorso quando il motivo si traduce in una diversa lettura del materiale già valutato dal giudice di merito o dell'esecuzione, se la motivazione impugnata è logica, coerente e priva di fratture argomentative.
- Indicatori quali l'eterogeneità delle condotte, la distanza temporale tra i fatti e l'assenza di una pianificazione unitaria possono legittimamente escludere la prova di un originario programma criminoso comune.
- Il riconoscimento della continuazione incide sulla definitività del giudicato quanto al trattamento sanzionatorio; per questo non può essere disposto in presenza di un mero dubbio sull'esistenza del medesimo disegno criminoso.
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