Cassazione Civile, Sentenza n. 13752/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione di rilascio dell'immobile, deducendo: a) che molte delle particelle indicate nella sentenza di rilascio appartenevano a terzi o al demanio; b) che la particella n. 260 era divenuta di proprietà di Calogero per usucapione; c) diritto di ritenzione del fondo per le migliorie non liquidate; d) nullità del rilascio e dell'immissione in possesso di talune particelle demaniali; e) incompatibilità e conflitto di interessi dell'ausiliario nominato dall'Ufficiale Giudiziario (geom. Campisi) e cattiva gestione delle operazioni esecutive dall'Ufficiale Giudiziario; richiedevano la sospensione dell'esecuzione, la determinazione delle modalità esecutive ex art. 610 c.p.c., la riedizione delle operazioni di rilascio e la sostituzione dell'ausiliario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: - cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Patti esclusivamente in relazione al primo motivo (riguardante la ricusazione/contestazione dell'ausiliario), ritenendo che i ricorrenti avrebbero dovuto proporre le loro doglianze al giudice dell'esecuzione (istanza ex art. 610 c.p.c. o istanza di ricusazione) e non impugnarle direttamente con opposizione agli atti esecutivi; - dichiarato inammissibile il secondo motivo (relativo alla demanialità e all'impignorabilità dei beni) sia perché, secondo il principio dell'apparenza, la qualificazione fatta dal giudice deve essere impugnata nelle forme previste, sia per carenza di interesse degli opponenti rispetto a beni di terzi; - confermato la liquidazione delle spese del grado di merito; - condannato i ricorrenti a rifondere le spese processuali per il giudizio di legittimità (liquidate in euro 5.100 oltre esborsi euro 200) e disposto gli adempimenti per il versamento ai sensi dell'art. 13 comma 1‑quater del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L'opposizione agli atti esecutivi è esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell'esecuzione; non è idonea a contestare direttamente atti o comportamenti attribuibili a ausiliari o all'ufficiale giudiziario senza previa pronuncia del giudice dell'esecuzione.
È lo strumento per ottenere istruzioni o disciplinare le modalità dell'esecuzione: le doglianze sulle modalità esecutive devono essere rivolte al giudice dell'esecuzione per provocare una pronuncia che poi può essere impugnata con opposizione agli atti esecutivi.
Il controllo sugli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario e dai suoi ausiliari rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione; pertanto eventuali vizi compiuti da ausiliari vanno sottoposti a quel controllo e alla successiva impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Articolazione del motivo di cassazione per violazione di norme di diritto e motivazione; la Corte ha esaminato la fondatezza delle censure mosse dai ricorrenti sotto tale profilo.
La memoria di cui all'art. 380‑bis ha limiti: serve a chiarire motivi già proposti, non può introdurre nuovi motivi o questioni non rilevabili d'ufficio; la Corte richiama questo vincolo in relazione alle memorie depositate.
Richiamato in rapporto al giudicato: questioni già vagliate nel giudizio di merito e divenute irrevocabili non possono essere riproposte in sede di opposizione esecutiva contro titolo giudiziale.
principio Sezioni Unite sent. n. 4617/2011 (principio dell'apparenza)
L'interpretazione della domanda giudiziale è riservata al giudice del merito: la parte deve impugnare secondo la qualificazione data dal giudice, non secondo la propria ricostruzione; ciò ha portato all'inammissibilità del secondo motivo.
art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per gli adempimenti relativi al versamento obbligatorio indicato in dispositivo (relativo al contributo unificato o ad altre somme dovute).
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. va proposta solo per atti imputabili al giudice dell'esecuzione; le contestazioni relative all'operato di ausiliari o dell'ufficiale giudiziario devono essere preliminarmente sottoposte al giudice dell'esecuzione (es. istanza di istruzioni ex art. 610 c.p.c. o istanza di ricusazione) e solo della sua pronuncia è proponibile l'opposizione.
- Se si intende contestare vizi di formazione o la validità del titolo giudiziale (an del titolo), la sede corretta è il giudizio di cognizione avverso il titolo o l'impugnazione del provvedimento che lo ha formato; non possono essere fatti valere in opposizione esecutiva fatti modificativi o estintivi del titolo già definiti con giudicato.
- Non introdurre nuovi motivi tramite memoria oltre i limiti di legge: la memoria ex art. 380‑bis c.p.c. serve solo a chiarire i motivi già proposti e a confutare le tesi avverse, non a integrare o aggiungere nuovi motivi.
- Se il giudice di merito qualifica la domanda in un certo modo (principio dell'apparenza), l'impugnazione deve rispettare tale qualificazione e le relative forme procedurali; diversamente l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- Il ricorrente ha interesse a impugnare solo quando il vizio denunciato può effettivamente arrecargli pregiudizio: eccezioni relative a beni riconducibili a terzi o al demanio possono essere inammissibili per carenza di interesse se l'opposizione non subisce un pregiudizio diretto.
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