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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13752/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione di rilascio dell'immobile, deducendo: a) che molte delle particelle indicate nella sentenza di rilascio appartenevano a terzi o al demanio; b) che la particella n. 260 era divenuta di proprietà di Calogero per usucapione; c) diritto di ritenzione del fondo per le migliorie non liquidate; d) nullità del rilascio e dell'immissione in possesso di talune particelle demaniali; e) incompatibilità e conflitto di interessi dell'ausiliario nominato dall'Ufficiale Giudiziario (geom. Campisi) e cattiva gestione delle operazioni esecutive dall'Ufficiale Giudiziario; richiedevano la sospensione dell'esecuzione, la determinazione delle modalità esecutive ex art. 610 c.p.c., la riedizione delle operazioni di rilascio e la sostituzione dell'ausiliario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: - cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Patti esclusivamente in relazione al primo motivo (riguardante la ricusazione/contestazione dell'ausiliario), ritenendo che i ricorrenti avrebbero dovuto proporre le loro doglianze al giudice dell'esecuzione (istanza ex art. 610 c.p.c. o istanza di ricusazione) e non impugnarle direttamente con opposizione agli atti esecutivi; - dichiarato inammissibile il secondo motivo (relativo alla demanialità e all'impignorabilità dei beni) sia perché, secondo il principio dell'apparenza, la qualificazione fatta dal giudice deve essere impugnata nelle forme previste, sia per carenza di interesse degli opponenti rispetto a beni di terzi; - confermato la liquidazione delle spese del grado di merito; - condannato i ricorrenti a rifondere le spese processuali per il giudizio di legittimità (liquidate in euro 5.100 oltre esborsi euro 200) e disposto gli adempimenti per il versamento ai sensi dell'art. 13 comma 1‑quater del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell'esecuzione; non è idonea a contestare direttamente atti o comportamenti attribuibili a ausiliari o all'ufficiale giudiziario senza previa pronuncia del giudice dell'esecuzione.

  • art. 610 c.p.c.

    È lo strumento per ottenere istruzioni o disciplinare le modalità dell'esecuzione: le doglianze sulle modalità esecutive devono essere rivolte al giudice dell'esecuzione per provocare una pronuncia che poi può essere impugnata con opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 60 c.p.c.

    Il controllo sugli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario e dai suoi ausiliari rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione; pertanto eventuali vizi compiuti da ausiliari vanno sottoposti a quel controllo e alla successiva impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Articolazione del motivo di cassazione per violazione di norme di diritto e motivazione; la Corte ha esaminato la fondatezza delle censure mosse dai ricorrenti sotto tale profilo.

  • art. 380‑bis c.p.c. (memorie)

    La memoria di cui all'art. 380‑bis ha limiti: serve a chiarire motivi già proposti, non può introdurre nuovi motivi o questioni non rilevabili d'ufficio; la Corte richiama questo vincolo in relazione alle memorie depositate.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in rapporto al giudicato: questioni già vagliate nel giudizio di merito e divenute irrevocabili non possono essere riproposte in sede di opposizione esecutiva contro titolo giudiziale.

  • principio Sezioni Unite sent. n. 4617/2011 (principio dell'apparenza)

    L'interpretazione della domanda giudiziale è riservata al giudice del merito: la parte deve impugnare secondo la qualificazione data dal giudice, non secondo la propria ricostruzione; ciò ha portato all'inammissibilità del secondo motivo.

  • art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per gli adempimenti relativi al versamento obbligatorio indicato in dispositivo (relativo al contributo unificato o ad altre somme dovute).

Massime di principio

  • L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. va proposta solo per atti imputabili al giudice dell'esecuzione; le contestazioni relative all'operato di ausiliari o dell'ufficiale giudiziario devono essere preliminarmente sottoposte al giudice dell'esecuzione (es. istanza di istruzioni ex art. 610 c.p.c. o istanza di ricusazione) e solo della sua pronuncia è proponibile l'opposizione.
  • Se si intende contestare vizi di formazione o la validità del titolo giudiziale (an del titolo), la sede corretta è il giudizio di cognizione avverso il titolo o l'impugnazione del provvedimento che lo ha formato; non possono essere fatti valere in opposizione esecutiva fatti modificativi o estintivi del titolo già definiti con giudicato.
  • Non introdurre nuovi motivi tramite memoria oltre i limiti di legge: la memoria ex art. 380‑bis c.p.c. serve solo a chiarire i motivi già proposti e a confutare le tesi avverse, non a integrare o aggiungere nuovi motivi.
  • Se il giudice di merito qualifica la domanda in un certo modo (principio dell'apparenza), l'impugnazione deve rispettare tale qualificazione e le relative forme procedurali; diversamente l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
  • Il ricorrente ha interesse a impugnare solo quando il vizio denunciato può effettivamente arrecargli pregiudizio: eccezioni relative a beni riconducibili a terzi o al demanio possono essere inammissibili per carenza di interesse se l'opposizione non subisce un pregiudizio diretto.

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