Cassazione Civile, Sentenza n. 13740/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica: Anodica (consumatore) aveva chiesto la restituzione di €30.182,74 pagati al fornitore per tale addizionale; Ifitalia (factor/cessionario) era stata convenuta e condannata in primo grado alla restituzione, con successiva chiamata in garanzia di Alperia (cedente/fatturatore). Alperia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la Corte d'Appello avesse illegittimamente attribuito efficacia diretta (verticale e/o orizzontale) alla Direttiva 2008/118/CE e all'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia su una norma comunitaria non self-executing, oltre ad aver errato nel ricondurre l'addizionale tra le "altre imposte indirette" ai sensi dell'art.1, par.2 della Direttiva. In sostanza i motivi contestavano l'applicabilità della disapplicazione della norma nazionale (art.6 D.L. 511/1988 poi sostituito) nei rapporti tra privati e la conseguente facoltà del consumatore di agire contro il fornitore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Alperia. Pur non accogliendo i rilievi di diritto europeo proposti da Alperia, la Corte ha corretto la motivazione alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. n.43/2025) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale provinciale per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Per effetto della caducazione ex tunc (salvo rapporti esauriti) della norma nazionale, la corresponsione operata dal consumatore risulta indebit a e il consumatore può esperire l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art.2033 c.c. direttamente nei confronti del fornitore. La Corte ha precisato che, avendo la Corte costituzionale già escluso la legittimità della norma nazionale, non era necessario decidere le questioni sulla efficacia diretta orizzontale della direttiva o sull'efficacia erga omnes dell'interpretazione della Corte di Giustizia. È stato affermato il principio di diritto secondo cui il consumatore finale che ha pagato in rivalsa l'addizionale poi dichiarata incompatibile con il diritto UE può ottenere il rimborso dal fornitore; il fornitore può successivamente rivalersi sullo Stato. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 511/1988 art.6 (poi sostituito e richiamato)
Norma istitutiva dell'addizionale provinciale sull'accisa ritenuta incompatibile con la Direttiva 2008/118/CE e successivamente abrogata/interamente caduta anche per effetto della sentenza costituzionale n.43/2025
D.Lgs. n. 26/2007 (art.5) e d.lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise, art.53 e art.56)
Regolamentano la disciplina dell'accisa e la posizione del fornitore (soggetto passivo tributario) e la possibilità di rivalsa in fattura; la Corte richiama che il fornitore versa l'accisa allo Stato ma può addebitare l'onere al consumatore
Direttiva 2008/118/CE art.1, par.2
[g]li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilita e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni
La direttiva richiede che eventuali ulteriori imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa abbiano finalità specifiche; la Corte costituzionale ha ritenuto che la norma nazionale non soddisfacesse quel requisito
Costituzione italiana, artt.11 e 117
Richiamati nei motivi di ricorso in relazione al riparto di competenze e al rapporto tra diritto interno e diritto UE; la Cassazione non ha accolto la censura di Alperia basata su tali articoli, avendo la Corte costituzionale già deciso sulla legittimità della norma interna
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt.267 e 288
Richiamati nei motivi attinenti alle questioni di rinvio pregiudiziale e all'efficacia delle fonti UE; la Corte di Cassazione ha evitato di decidere ulteriormente sulle questioni di efficacia diretta in ragione della sentenza costituzionale
Codice civile, art.2033
Fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo: il consumatore può chiedere al fornitore la restituzione delle somme indebitamente pagate in rivalsa
Sentenza Corte Costituzionale n.43/2025
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale provinciale per violazione del diritto UE (mancanza di finalità specifica), fatto che ha reso indebito il prelievo per gli anni antecedenti salvo rapporti esauriti
Causa C-316/22 Corte di Giustizia UE (11/04/2024)
Richiamata nella vicenda ma la Cassazione ha ritenuto non necessario discuterne ulteriormente dopo la sentenza costituzionale che ha rimosso la norma nazionale
Riferimenti procedurali: art.702-bis e 702-ter c.p.c.; art.13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002
Norme processuali utilizzate nella fase di reclamo/udienza e per la determinazione degli obblighi di pagamento delle somme processuali a seguito del rigetto del ricorso
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n.4315
Richiamata in merito alla declaratoria dei presupposti processuali per il pagamento di importi previsti dalla legge dopo il rigetto del ricorso
Massime di principio
- Se una norma interna che istituisce un tributo indiretto viene dichiarata incostituzionale per contrasto con il diritto UE, i pagamenti effettuati dai consumatori a titolo di rivalsa possono essere considerati indebitum e sono recuperabili mediante azione di ripetizione ex art.2033 c.c. nei confronti del fornitore.
- La dichiarazione di incostituzionalità con efficacia ex tunc (salvo rapporti esauriti) rimuove la causa giustificatrice del prelievo e rende superflue, per la soluzione del singolo rapporto, questioni sull'efficacia diretta orizzontale della direttiva o sull'efficacia erga omnes delle interpretazioni CJEU.
- Il fornitore, pur essendo il soggetto tenuto al versamento fiscale, può essere obbligato a restituire al consumatore le somme indebitamente riscosse e successivamente chiedere ristoro allo Stato (azione di regresso), salvo limiti contrattuali o di prescrizione.
- Termine di prescrizione ordinario per l'azione di ripetizione dell'indebito nei rapporti civili: 10 anni; pertanto il consumatore deve agire entro tale termine decorrente dalla prestazione.
- In contenziosi che coinvolgono fattispecie tributarie con profili di diritto UE, la pronuncia di organi costituzionali o europei può incidere direttamente sulla necessità di sollevare o decidere questioni di diritto dell'Unione: il giudice nazionale valuti prioritariamente l'esistenza di pronunce vincolanti che risolvono il contrasto.
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