Cassazione Civile, Sentenza n. 13742/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa al rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica addebitata in fattura per gli anni 2010-2011: Likum (consumatore finale) chiedeva la restituzione di quanto indebitamente pagato (circa Euro 81.600) a titolo di addizionale; Alperia (fornitore) e Ifitalia (cessionaria dei crediti/factoring) contestavano la fondatezza della pretesa e sollevavano questioni di diritto relative alla possibilità di disapplicare la norma interna (art. 6 D.L. 511/1988 sostituito dall'art.5 d.lgs. 26/2007) sulla base di interpretazioni della Corte di Giustizia e sulla natura giuridica dell'addizionale rispetto all'accisa.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso proposto da Alperia. Ha ritenuto che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 43/2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale (per mancata 'finalità specifica' ai sensi della direttiva 2008/118/CE), i pagamenti effettuati dai consumatori a titolo di quella addizionale sono indebitamente versati e possono essere recuperati mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Il giudice ha precisato che la caducazione della norma produce effetti ex tunc (salvo rapporti esauriti) e che il consumatore può agire nei confronti del fornitore entro il termine decennale di prescrizione; il fornitore potrà, a sua volta, rivalersi sullo Stato. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 511/1988 (poi sostituito dall'art.5 d.lgs. 26/2007)
Norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica; è stata ritenuta incompatibile con il diritto UE e dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, determinando la perdita della causa giustificatrice del prelievo e la qualificazione dei pagamenti come indebito.
Direttiva 2008/118/CE (art. 1, paragrafo 2)
"[g]li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni."
La Corte costituzionale e, per riflesso, la Corte di legittimità hanno ritenuto che l'addizionale non rispettasse il requisito della 'finalità specifica' richiesto dalla direttiva, giustificando la declaratoria di illegittimità della norma nazionale.
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise - TUA)
Quadro normativo nazionale sulle accise: ricorda il meccanismo dell'accisa come imposta indiretta che grava in definitiva sul consumatore ma è versata dal soggetto obbligato; richiamati artt. 53 e 56 TUA in relazione alla facoltà del fornitore di versare l'accisa e di rivalsa sul consumatore.
art. 2033 c.c.
Rinvocato come titolo di legittimazione per l'azione di ripetizione di indebito oggettivo: il consumatore che ha pagato somme indebitamente può agire contro il fornitore per la restituzione.
Sentenza Corte costituzionale n. 43/2025
Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale provinciale per contrasto con il diritto dell'Unione; decisione decisiva nel giudizio perché elimina la causa giustificatrice del prelievo e legittima l'azione di ripetizione.
Principi del diritto dell'Unione e giurisprudenza CJEU (cause C-533/13, C-103/17, C-316/22 richiamate)
La Corte di legittimità osserva che, benché le interpretazioni della Corte di Giustizia possano essere rilevanti, la questione è stata risolta dalla Corte costituzionale con effetto eliminativo della norma nazionale; ciò rende superflua un'ulteriore disamina di conformità alla giurisprudenza CJEU nel rapporto specifico.
art. 53 e art. 56 TUA
Richiamati per spiegare la struttura dell'accisa: il fornitore è normalmente obbligato al versamento all'Erario e può rivalsa sul consumatore mediante addebito in fattura; ma l'illegittimità della norma giustifica la ripetizione da parte del consumatore.
art. 11 e art. 117 Cost., artt. 267 e 288 TFUE (richiamati nei motivi)
Richiamati nei motivi di cassazione in relazione ai rapporti tra diritto nazionale e diritto UE e alla competenza della Corte costituzionale nel sindacato di legittimità delle norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione.
art. 360 c.p.c. e art. 112 c.p.c.
Norme processuali richiamate rispetto ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, omessa pronuncia, violazione di norme comunitarie). La Corte ha ritenuto infondati i motivi e ha corretto la motivazione ove necessario.
Massime di principio
- Se una norma nazionale che originariamente legittima un prelievo è dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione e dunque illegittima costituzionalmente, i pagamenti effettuati dai consumatori sulla base di quella norma possono costituire indebito e sono recuperabili mediante l'azione di ripetizione di indebito ex art.2033 c.c.
- La declaratoria di incostituzionalità della norma fiscale produce effetti ex tunc (salvo rapporti esauriti), creando un diritto al rimborso per i soggetti che hanno pagato in virtù di quella norma.
- Il fornitore che ha riscosso indebitamente somme potrà rivalersi, in via subordinata, sullo Stato (o per altre vie previste), ma il rapporto immediato di recupero è tra consumatore e fornitore.
- La rilevanza della giurisprudenza della Corte di Giustizia può essere superata o resa non decisiva quando la Corte costituzionale ha già risolto la questione di compatibilità della norma nazionale con il diritto UE mediante declaratoria di illegittimità.
- In caso di cessione dei crediti (factoring), la cessione non impedisce in linea di principio l'azione di ripetizione del consumatore nei confronti del soggetto che ha materialmente percepito le somme; profili di manleva e rapporti tra factor e cedente possono però essere regolati contrattualmente e azionati separatamente.
- Il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione è ordinario decennale; chi intende agire deve quindi verificare tempestivamente i termini e conservare la documentazione di pagamento.
- Le questioni processuali (es. chi è legittimato passivamente) possono essere valutate dal giudice, ma non precludono il diritto sostanziale al rimborso se la causa giustificatrice del prelievo viene meno.
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