Cassazione Civile, Sentenza n. 13376/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato consigliere dell'Ordine di Salerno per due mandati consecutivi (consiliature 2011/2014 e 2015/2018) e non si candidò per la tornata 2019/2022; poi presentò candidatura per il quadriennio 2023/2026. I controricorrenti impugnarono l'ammissione e la proclamazione sostenendo l'incandidabilità/ineleggibilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 113/2017, che richiede che la ricandidatura sia possibile solo dopo un numero di anni uguale alla durata del precedente mandato effettivamente svolto. Nel caso concreto la consiliatura 'saltata' (2019/2022) durò meno di quattro anni a causa di proroghe; pertanto, secondo le Sezioni Unite e il CNF, la ricandidatura di Paolino violava la norma perché non era decorso un intervallo pari alla durata effettiva del mandato precedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'avv. Paolino. Ha ritenuto infondato il motivo di cassazione e priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale perché il CNF, in sede di rinvio, si è conformato al principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite (ordinanza n. 9771/2024) che interpreta la nozione di "mandato" in senso oggettivo (durata effettiva della consiliatura). Pertanto è stato confermato l'annullamento da parte del CNF della delibera di ammissione della candidatura e della proclamazione dell'elezione dell'avv. Paolino, con ordine di scorrimento della graduatoria e subentro del primo dei non eletti. La richiesta di sospensione dell'esecutorietà è stata assorbita e le spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
legge n. 113 del 2017, art. 3, comma 3, ultimo periodo
La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato
La Corte ha interpretato la nozione di "mandato" oggettivamente, facendo riferimento alla durata effettiva della consiliatura; se la consiliatura "saltata" ha avuto durata inferiore a quella del precedente mandato, la ricandidatura è vietata fino al decorso di un intervallo pari alla durata effettiva del mandato precedente
legge n. 247 del 2012, art. 36
Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato
Vincola il giudice di rinvio (CNF) ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella pronuncia rescindente, impedendo un nuovo esame della stessa questione di diritto
codice di procedura civile, art. 384
Principio secondo cui l'enunciazione del principio di diritto da parte della Cassazione vincola il giudice del rinvio; consente di qualificare il giudizio di rinvio come prosecuzione del processo di cassazione
d.l. n. 2 del 2019, art. 1, comma 2
Norma che ha consentito la proroga della consiliatura precedente, determinando la situazione fattuale in cui la consiliatura 'saltata' risultò oggettivamente più corta e dunque rilevante ai fini del calcolo della durata effettiva del mandato
legge n. 113 del 2017, art. 16
Prevede lo scorrimento della graduatoria e il subentro del primo dei non eletti in caso di annullamento dell'elezione, misura applicata dopo l'annullamento dell'elezione di Paolino
Costituzione, artt. 2, 3, 48, 51, 97
Richiamati dal ricorrente per censurare la presunta irragionevolezza e violazione dei diritti politici della lettura estensiva dell'art. 3 l. 113/2017; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante nel procedimento perché la materia era già stata risolta dalla pronuncia della Corte di cassazione cui il giudice del rinvio doveva uniformarsi
Massime di principio
- Il giudice di rinvio (CNF) è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede rescindente e non può riesaminare il punto di diritto già deciso; le obiezioni sulla costituzionalità possono essere dichiarate non rilevanti se la pronuncia precedente ha già deciso il punto di diritto e non ha demandato nuovi accertamenti
- Ai fini dell'applicazione del divieto di ricandidatura dopo due mandati consecutivi, la nozione di "mandato" va intesa oggettivamente: si considera la durata effettiva della consiliatura (anche se alterata da proroghe), e la ricandidatura è consentita solo dopo un intervallo pari agli anni effettivamente svolti nel precedente mandato
- Se la consiliatura 'saltata' è risultata di durata inferiore (per proroghe o differimenti delle elezioni), il periodo di sospensione richiesto dalla norma può effettivamente prolungare l'incandidabilità oltre una sola tornata elettorale
- In presenza di annullamento dell'elezione per incandidabilità, l'effetto pratico è lo scorrimento della graduatoria e il subentro del primo dei non eletti ai sensi della normativa applicabile
- Le censure di illegittimità costituzionale possono essere formulate ma, se il giudice di rinvio si trova vincolato da una precedente regula iuris, il rimedio non è garantito nel procedimento in cui quel vincolo opera; eventuali cambiamenti di orientamento devono passare per pronunce costituzionali o intervento legislativo
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