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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13611/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La curatela fallimentare ha agito per ottenere il risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la condotta del Ministero nell'ambito di un pignoramento presso terzi sui crediti vantati da Edoardo Longarini. Si censura la mancata comunicazione/gestione delle diverse posizioni creditorie/debitrici (compensazioni, lodi, sentenze e successiva transazione) da parte del Ministero, con conseguente dispersione delle somme oggetto di sequestro conservativo e perdita della garanzia per il Fallimento. Inoltre si deduce l'illegittimità della mancata e/o ritardata instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 548 c.p.c.) da parte della curatela e si contesta l'effetto estintivo della transazione tra Fallimento e Longarini rispetto all'azione nei confronti del Ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della curatela fallimentare. Ha ritenuto che non sussistano gli estremi dell'illecito aquiliano a carico del Ministero: il ritardo e le scelte processuali relative all'instaurazione e al perseguimento del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo sono imputabili al Fallimento; la mancata o tardiva instaurazione del giudizio di accertamento ha impedito che venisse verificata l'eventuale violazione del vincolo di indisponibilità e l'eventuale responsabilità del terzo. La Corte ha inoltre rilevato che la transazione intervenuta tra il Fallimento e Longarini ha modificato la posizione debitoria di quest'ultimo nei confronti della curatela, incidendo negativamente sulla fondatezza della domanda risarcitoria. Perciò il ricorso è infondato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 21.000,00 per compensi oltre spese prenotate) e si dà atto della necessità di versare eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Fondamento della domanda risarcitoria per illecito aquiliano; la Corte richiede dimostrazione di dolo o colpa e nesso causale tra la condotta del terzo (Ministero) e il danno. Nel caso di specie non è stato provato che il Ministero abbia tenuto una condotta dolosa o colposa che abbia cagionato il danno, stante l'imputabilità al Fallimento della mancata attivazione del giudizio di accertamento.

  • artt. 543, 546, 547, 548, 549 c.p.c.

    Norme del processo esecutivo e dell'espropriazione presso terzo; la Corte ricorda che la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 non lo rende automaticamente parte del processo esecutivo e che l'eventuale violazione del vincolo di indisponibilità o dichiarazione reticente va accertata mediante i rimedi di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c. L'eccessiva dilazione o la mancata instaurazione del giudizio di accertamento del terzo è responsabilità del creditore procedente se imputabile alle sue scelte processuali.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4 e 5)

    Censure di cassazione per violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi; la Corte le ritiene infondate perché i fatti e l'applicazione delle norme processuali sono stati correttamente valutati dai giudici di merito rispetto alle scelte processuali del Fallimento.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato come rimedio del creditore verso il proprio debitore per mora (interessi e maggior danno), ma distinto dalla responsabilità del terzo; la Corte rileva che il Fallimento poteva rivalersi sul proprio debitore in mora, alternativa all'azione verso il terzo.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma sulla responsabilità per lite temeraria: la Corte osserva che non è applicabile al terzo che non è parte nel procedimento esecutivo al momento della dichiarazione; per il terzo può eventualmente configurarsi responsabilità aquiliana se la dichiarazione è manifestamente reticente od elusiva e cagiona danno.

  • DPR n. 115/2002 art. 13 (commi 1 bis e 1 quater)

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

  • Massime giurisprudenziali (Cass. n. 9888/1995 e Cass. n. 5037/2017)

    Precedenti richiamati a sostegno del principio che il terzo chiamato a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. non diviene automaticamente parte e che l'azione risarcitoria contro il terzo è subordinata alla dimostrazione di una dichiarazione reticente o elusiva che abbia cagionato pregiudizio, non alla semplice mancata presentazione o dichiarazione.

Massime di principio

  • La responsabilità aquiliana del terzo chiamato nel pignoramento presso terzi richiede prova di comportamento doloso o colposo (es. dichiarazione manifestamente reticente o elusiva) e del nesso causale con il danno; la mera mancata comparizione o dichiarazione non è di per sé fonte di responsabilità.
  • Il creditore che ottiene sequestro conservativo/pignoramento presso terzi deve attivare con tempestività e diligenza il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 548 c.p.c. e segg.); il mancato perseguimento del relativo giudizio può imputare al creditore stesso le conseguenze negative della perdita o dispersione della garanzia.
  • Le transazioni e le modifiche contrattuali/intervenute tra creditore e debitore (es. riduzioni o transazioni sulla pretesa) incidono sulla posizione creditoria e possono limitare o estinguere il contenuto della domanda risarcitoria nei confronti del terzo.
  • Se il creditore intende preservare un'azione nei confronti del terzo, è consigliabile: a) attivare subito il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo; b) conservare e documentare ogni comunicazione e dichiarazione del terzo; c) ponderare attentamente le transazioni con il debitore per evitare di pregiudicare eventuali azioni verso terzi.
  • In sede di esecuzione presso la pubblica amministrazione, le vicende inerenti l'esistenza di crediti e di eventuali compensazioni devono essere documentate e tempestivamente portate all'esame del giudice competente, poiché le scelte processuali del creditore sono valutate e possono escludere responsabilità a carico della Pubblica Amministrazione.

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