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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13749/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Morosan rivendicava il pagamento di una vincita apparentemente conseguita il 16.4.2012 giocando ad una VLT (scontrino che attestava € 9.597.304,64). Snaitech rifiutò il pagamento sostenendo che la vincita era frutto di un malfunzionamento/hackeraggio del sistema centrale (gestito da Barcrest) e che la vincita non era stata "validata" dal sistema come previsto dalla regolamentazione delle VLT. Morosan ha chiesto alternativamente il pagamento integrale indicato sullo scontrino, ovvero il pagamento del jackpot massimo previsto (€ 500.000) o comunque somme ritenute di giustizia, oltre risarcimento danni. I giudici di merito avevano rigettato le sue domande ritenendo che la vincita fosse soltanto apparente per mancata validazione; Morosan ha impugnato in Cassazione denunciando, tra l'altro, errata interpretazione del d.m. 22.1.2010 (in particolare art. 3 e art. 6), l'opponibilità al consumatore di fatti e rapporti tra Snaitech e Barcrest, violazioni del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata chiamata o coinvolgimento della Barcrest e per rifiuto di prove richieste (es. produzione transazione Snaitech-Barcrest).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso (ha dichiarato inammissibile il quarto per difetto d'interesse) e ha enunciato principi di diritto. Principali effetti: la Corte ha ritenuto che il regolamento ministeriale (d.m. 22.1.2010) abbia natura contrattuale/condizioni generali e che lo scontrino emesso dal videoterminale, se integra dati identificativi e elementi di genuinità, costituisca prova della vincita e valga come la "validazione" di cui al d.m.; le clausole o interpretazioni che subordinano il diritto del giocatore al pagamento ad un controllo ex post del gestore (validazione successiva fatta valere per esimere la responsabilità) sono vessatorie e incompatibili con il Codice del consumo; il gestore (Snaitech) non può escudere la propria responsabilità invocando l'inadempimento del fornitore del sistema (Barcrest): il malfunzionamento rientra nella sfera organizzativa e nel rischio d'impresa del gestore, che resta tenuto a corrispondere il premio nei limiti del montepremi noto (massimo Jackpot € 500.000). La Corte ha pertanto cassato la decisione impugnata in parte e ha rinviato per ulteriore accertamento (in particolare per verificare l'ammontare effettivo del Jackpot al momento del fatto, segnalato in atti come possibile € 401.327,13). Sono stati enunciati tre principi di diritto (riassunti nella sentenza) e disposto il rinvio al giudice di merito per le ulteriori verifiche e determinazioni operative.

Norme richiamate

  • Decreto ministeriale 22.1.2010 (Disciplina requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT)

    "...il sistema di gioco, attraverso il sistema centrale, oppure attraverso il sistema di sala, deve consentire la registrazione delle informazioni relative: a) alle singole puntate e alle singole vincite..."; "La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari ad euro 5.000,00 ...; le vincite validate dal sistema di gioco sono erogate direttamente in sala, sino ad un massimo di euro 5.000,00 ...; le vincite superiori all’importo di euro 5.000,00 ... sono erogate a cura del concessionario secondo modalità che saranno esposte al pubblico nella sala ovvero sull’apparecchio videoterminale..."

    La Corte ha qualificato il d.m. come fonte che recepisce condizioni contrattuali; ha interpretato la "validazione" come coincidente, ai fini della tutela del giocatore, con l'emissione immediata dello scontrino se questo contiene gli elementi identificativi e di genuinità, escludendo che una validazione solo ex post da parte del gestore possa essere usata per esimere la sua responsabilità verso il giocatore.

  • Decreto del Direttore Generale AAMS n. 124 del 22.01.2010 (recepito dal d.m. 22.1.2010)

    Attribuita funzione organizzativa/disciplinare nell'ambito delle condizioni generali del gioco, intese come pattuizioni contrattuali offerte agli utenti; soggetta a controllo ai fini della loro efficacia nei confronti del consumatore.

  • T.U.L.P.S. art. 110, comma 6, lett. b)

    Rilevante per qualificare le VLT come apparecchi per cui opera la disciplina speciale e per inquadrare la materia nell'ambito delle lotterie autorizzate.

  • Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005), artt. 33-38 (clausole vessatorie) e riferimenti a disposizioni sul foro del consumatore

    La Corte ha applicato i principi consumeristici: le clausole o interpretazioni che esonerano il professionista/gestore dalla responsabilità (o estendono l'adesione del consumatore a clausole non conoscibili prima della conclusione) sono vessatorie; la disciplina generale di tutela del consumatore è applicabile alle VLT (artt. 33-38) e invalida condizioni che limitino diritti del giocatore.

  • Codice civile - art. 1935 c.c. (lotteria)

    La Corte ha ricondotto il contratto di VLT alla fattispecie della lotteria istantanea disciplinata dall'art. 1935 c.c., con conseguente applicazione dei princìpi civilistici relativi alla materia.

  • Codice civile - art. 1218 c.c. (responsabilità del debitore)

    La Corte ha affermato che l'invocazione dell'impossibilità della prestazione per fatto di un terzo (fornitore del sistema) non esonera il gestore: il malfunzionamento rientra nel rischio d'impresa del concessionario, che deve cautelarsi e rispondere dell'adempimento.

  • Codice civile - art. 1341 c.c. (sottoscrizione clausole vessatorie)

    Rilevata la problematicità dell'efficacia di clausole vessatorie inserite in regolamenti 'di massa' non specificamente sottoscritti dal consumatore; la Corte richiama la necessità di tutela del contraente debole.

  • Codice di procedura civile - art. 384, comma 1 c.p.c. (principi di diritto)

    La Corte ha enunciato principi di diritto ai sensi di questa norma, per chiarire in modo vincolante l'interpretazione applicabile ai contratti di VLT.

  • Codice di procedura civile - artt. 42, 100, 112, 360 (varie norme processuali richiamate)

    Richiamate nel corso del giudizio: art. 42 sul regolamento di competenza, art. 100 sul difetto di interesse (usato per dichiarare inammissibile il quarto motivo), art. 112 per le eccezioni di omessa pronuncia; art. 360 come parametri di doglianza per la cassazione.

Massime di principio

  • Lo scontrino emesso da un videoterminale VLT che riporti dati identificativi e elementi di genuinità (tipo di vincita, codici, barcode ecc.) costituisce prova documentale della vincita e, ai fini della tutela del giocatore, equivale alla "validazione" prevista dalla normativa tecnica; il gestore non può rinviare al mero controllo ex post per negare il pagamento.
  • Le clausole o prassi che subordinano il diritto del giocatore al pagamento a una validazione successiva operata dal concessionario (o a procedure interne non rese conoscibili) sono di norma vessatorie e incompatibili con la disciplina del Codice del consumo; in caso di contrasto prevale la tutela del consumatore.
  • Il concessionario (gestore) delle VLT è responsabile nei confronti del giocatore fino ai limiti del montepremi resi noti (es. jackpot massimo previsto dal regolamento) e non può esimersi dal pagamento invocando l'inadempimento di un fornitore terzo: il malfunzionamento del sistema ricade nel rischio d'impresa del gestore.
  • In contenziosi VLT, il giudice può acquisire e valutare prove tecniche anche se prodotte in procedimenti diversi, ma non può fondare la decisione su scienza privata o documentazione non introdotta nel contraddittorio; il chiamare in causa il fornitore terzo (es. Barcrest) può essere utile per una manleva, ma non è obbligatorio ai fini dell'accertamento del diritto del giocatore nei confronti del concessionario.
  • In sede di pretesa risarcitoria o di esazione della vincita, il giocatore/consumatore dovrebbe conservare lo scontrino con tutti gli elementi identificativi, documentare l'assenza di collusione o frode personale e richiedere l'accertamento giudiziale; l'importo liquidabile potrà comunque essere limitato al massimale previsto dal regolamento (es. € 500.000 per il Jackpot VLT).

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