Parere n. 1804/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Alfonso Simoni contro l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa), e nei confronti di Luigi Liolli e Leonardo Zamberlan, avverso la graduatoria finale approvata con provvedimento 29388 del 23 maggio 2023 del concorso per quindici dirigenti di seconda fascia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’annullamento della graduatoria finale e dell’intera procedura concorsuale, confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7684/2024, ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente a ottenere una decisione sulle censure relative alla procedura e alla prova orale. Il parere non esamina nel merito i tre motivi di ricorso.
Ricorso straordinario contro la graduatoria finale del concorso ANSFISA per quindici dirigenti di seconda fascia, approvata con provvedimento n. 29388 del 23 maggio 2023.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aveva superato le prove scritte e la valutazione dei titoli, ma aveva riportato 65,89/100 alla prova orale, sotto la soglia di 70/100 prevista dal bando. Ha contestato la procedura deducendo: la violazione dell’obbligo di estrazione a sorte dei quesiti, poiché la domanda sulle aspettative per il nuovo ruolo era stata uguale per tutti; l’omessa applicazione e verbalizzazione dei criteri predeterminati per la valutazione orale, nonché l’indicazione dei voti in decimi anziché in centesimi; l’inadeguatezza della metodologia e della competenza della Commissione nella valutazione delle capacità relazionali, attitudini e motivazioni individuali richiesta dall’art. 28, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001. Ha chiesto l’annullamento degli atti e la rinnovazione della prova orale davanti a una Commissione diversamente composta. Nel corso del procedimento è stato riferito che, con sentenza del Consiglio di Stato n. 7684/2024, era stato confermato l’annullamento della graduatoria e dell’intera procedura concorsuale, con obbligo di ripetere la procedura a partire dalle prove scritte.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
L’annullamento della graduatoria finale e dell’intera procedura concorsuale, con conferma dell’obbligo di ripetere la procedura a partire dalle prove scritte, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso straordinario; il ricorso è quindi improcedibile, senza esame dei motivi di merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso del ricorso straordinario, l’atto impugnato e l’intera procedura cui esso appartiene siano stati annullati, e tale annullamento abbia eliminato l’utilità concreta conseguibile dal ricorrente attraverso la decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ricorso sulla graduatoria del concorso dirigenziale ANSFISA
Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario contro la graduatoria finale del concorso ANSFISA per quindici dirigenti di seconda fascia, approvata il 23 maggio 2023. Il ricorrente, funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, era stato escluso dopo aver ottenuto 65,89/100 alla prova orale, a fronte della soglia minima di 70/100.
Censure del ricorrente
Il ricorrente aveva formulato tre motivi. In primo luogo, contestava che una domanda sulle aspettative per il nuovo ruolo fosse stata rivolta a tutti i candidati senza estrazione a sorte, in asserita violazione dell’obbligo di predisporre e sorteggiare quesiti. In secondo luogo, lamentava che i verbali della prova orale non documentassero l’applicazione dei criteri di valutazione predeterminati dal bando e dalla Commissione, e che i voti fossero stati espressi in decimi anziché in centesimi. In terzo luogo, censurava l’assenza di una metodologia riconosciuta e di competenze specialistiche per valutare capacità, attitudini e motivazioni individuali ai fini dirigenziali, richiamando l’art. 28, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 e le linee guida ministeriali.
Sopravvenuto annullamento della procedura
L’Amministrazione ha riferito che la graduatoria finale e l’intera procedura concorsuale erano state annullate in sede giurisdizionale. In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7684 del 2024 aveva respinto gli appelli contro le sentenze del TAR Lazio n. 1669/2024 e n. 1863/2024, confermando l’annullamento della procedura e l’obbligo per ANSFISA di ripeterla a partire dalle prove scritte.
Decisione
La Sezione ritiene che, a seguito dell’annullamento della graduatoria e dell’intera procedura, il ricorrente non abbia più interesse a ottenere una decisione sul ricorso straordinario. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I tre motivi di merito non vengono esaminati.
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