Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38320/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese che aveva assolto Cipolla; la censura principale era che la testimonianza resa da Civiletto (persona offesa nel procedimento) fosse inutilizzabile perché lo stesso era contemporaneamente indagato in un procedimento connesso e pertanto avrebbe dovuto ricevere gli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen. (comma 3, lett. c). La difesa sosteneva inoltre che, per la disciplina speciale della connessione davanti al giudice di pace (art. 7 d.lgs. 274/2000), non ricorrevano le ipotesi che legittimano l'applicazione delle garanzie, e che comunque l'avviso sarebbe stato già fornito in altro processo (verbale del 9/2/2018).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 33583/2015) secondo cui la mancata prestazione degli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), all'imputato di reato connesso che doveva essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma 6, determina l'inutilizzabilità della deposizione resa senza garanzie. Ha poi precisato che la nozione di 'collegamento' rilevante ai fini delle garanzie probatorie non coincide con i casi tassativi di connessione previsti dall'art. 7 d.lgs. 274/2000 (che riguardano solo la competenza frontale del giudice di pace) e che è irrilevante l'avviso eventualmente dato in un altro processo. La contestazione sulla presunta mancata conoscenza del procedimento collegato da parte del Giudice di pace è stata ritenuta assertiva e non idonea a mutare il giudizio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di lesioni personali, indicata in relazione alla qualificazione del fatto originario per cui Civiletto si era costituito parte civile

  • art. 64 cod. proc. pen. (comma 3, lett. c))

    Prevede gli avvertimenti che devono essere resi all'imputato di reato connesso o collegato prima della sua escussione come testimone; la mancata prestazione di tali avvertimenti rende inutilizzabile la deposizione

  • art. 210 cod. proc. pen. (comma 6)

    Riguarda l'ordine e le modalità di escussione dei testi in dibattimento; richiamato per individuare i casi in cui l'imputato di reato connesso deve essere esaminato come testimone con le garanzie previste

  • art. 7 d.lgs. n. 274/2000

    Disciplina limitata della connessione rilevante per la competenza del giudice di pace; la Corte chiarisce che tale disciplina non è coincidente né prevalente rispetto alla nozione di collegamento rilevante per le garanzie processuali in ordine all'assunzione della prova

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di pronunciare condanne alle spese processuali in sede di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015 (Lo Presti)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la mancata prestazione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), all'imputato di reato connesso determina l'inutilizzabilità della deposizione resa senza le garanzie

  • d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Richiamato rispetto alla trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in sede di deposito telematico e relative formalità procedurali

Massime di principio

  • Se una persona è chiamata a deporre e risulta anche imputata in un procedimento collegato, il giudice che la escute come testimone deve fornire gli avvertimenti prescritti dall'art. 64 c.p.p.; la mancata prestazione di tali avvertimenti rende la deposizione inutilizzabile.
  • La nozione di 'collegamento' o 'connessione' rilevante per le garanzie probatorie non coincide con la disciplina speciale della connessione per la competenza prevista dall'art. 7 d.lgs. 274/2000: pertanto non si può limitare l'ambito di applicazione delle tutele difensive richiamando i soli casi di competenza del giudice di pace.
  • L'avviso prestato in un procedimento diverso è irrilevante ai fini dell'utilizzabilità della testimonianza nel processo in cui la deposizione è resa: le garanzie devono essere assicurate dal giudice che procede all'escussione.
  • La mera affermazione che il giudice ignori l'esistenza di un procedimento collegato non esonera dall'obbligo di valutare la presenza di situazioni che richiedono gli avvertimenti di legge; se rilevabile o deducibile dagli atti, il vizio può essere fatto valere e comportare l'inutilizzabilità della prova.
  • In situazioni analoghe, la parte che intende contestare la utilizzabilità di una testimonianza resa da soggetto anche imputato in altro procedimento deve sollevare l'eccezione tempestivamente e documentare la mancanza degli avvertimenti; la Corte potrà valutare la rilevanza del vizio alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.