Cassazione Penale, Sentenza n. 12708/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre sentenze di condanna per omicidio: a) corte d'assise d'appello Palermo 3/5/2000 (irrev. 25/4/2001) - condanna a 28 anni per omicidio del 27/4/1996 a Lucca Sicula; b) corte d'assise d'appello Palermo 19/11/2001 (irrev. 4/2/2003) - condanna a 30 anni per omicidio del 17/12/1992 a Lucca Sicula; c) GUP Tribunale di Palermo 19/4/2021 (irrev. 2/10/2021) - condanna a 14 anni per omicidio del 20/6/1993 a Burgio. Il ricorrente deduceva che i delitti erano legati da un comune disegno criminoso di vendetta per l'omicidio del padre e da continuità di appartenenza mafiosa; il GIP aveva rigettato l'istanza ritenendo che uno degli omicidi fosse stato ispirato da un movente estemporaneo (istigazione da parte del Tramuta) e che mancasse il nesso ideativo unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al GIP del Tribunale di Palermo per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del GIP soffrisse di motivazione generica e insufficiente: il giudice dell'esecuzione aveva valutato solo uno degli episodi e il relativo movente estemporaneo senza confrontarsi con la possibilità di una continuazione parziale tra alcuni dei reati dedotti. La Corte ha richiamato i principi di diritto in tema di continuazione (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, cause, modalità, sistematicità, programmazione almeno nelle linee essenziali) e ha precisato l'obbligo del giudice dell'esecuzione di valutare e motivare anche rispetto alle valutazioni del giudice della cognizione.
Norme richiamate
Disciplina il vincolo della continuazione; la Corte ricorda che per il riconoscimento occorre la verifica di indici concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, cause, programmazione almeno nelle linee essenziali)
Norma che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione di decisione sull'unificazione delle pene per continuazione; il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di giudizio ma è obbligato a valutare e motivare rispetto alle risultanze della fase di cognizione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamata in rapporto ai vizî di motivazione dedotti (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) come parametri per il sindacato in cassazione
art. 585, co. 4, cod. proc. pen.
Citato per l'ammissione di motivi nuovi in cassazione; il ricorrente ha riproposto le medesime doglianze con motivi nuovi ai sensi di questa norma
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e pronunce indicate)
La Corte richiama la giurisprudenza che chiarisce i criteri per riconoscere la continuazione (Sez. U., n. 28659/2017 e altre): il tempo intercorso è rilevante e può rendere improbabile una programmazione unitaria, ma il giudice deve comunque verificare la possibile continuazione parziale e motivare se discorda dalle conclusioni del giudice della cognizione
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione occorre valutare un insieme di indici: omogeneità dei reati e del bene giuridico leso, contiguità spazio-temporale, cause e modalità della condotta, sistematicità e programmazione almeno nelle linee essenziali
- Il decorso del tempo tra reati è elemento importante: più lungo è l'intervallo, maggiore è il dubbio sulla esistenza di un disegno unitario, salvo elementi che dimostrino programmazione o nessi parziali fra gruppi di reati
- Il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi con la valutazione fatta in sede di cognizione e, se decide diversamente (anche solo limitatamente a un gruppo di reati), è obbligato a motivare esplicitamente le ragioni del disaccordo
- La presenza di un movente di vendetta, da sola, non è sempre sufficiente a provare la programmata unità di disegno criminoso; la sua valutazione va modulata con gli altri indici e con l'eventuale esistenza di istigazioni o atti estemporanei
- È possibile richiedere e riconoscere una continuazione 'parziale' tra alcuni reati all'interno di un arco temporale più ampio: il richiedente deve enucleare i gruppi di reati e indicare gli indici che giustificano la continuazione parziale
- Se il giudice dell'esecuzione si limita ad argomentazioni generiche o valuta solo uno degli episodi, il provvedimento può essere annullato per insufficiente motivazione e il giudice dovrà riesaminare la richiesta approfondendo i singoli elementi probatori
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