Sentenza n. 1524/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 172/2025 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 172/2025 del Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. 172/2025, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 26 luglio 2025 e notificato al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Ha dedotto la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Il Ministero, intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo era munito del decreto di esecutorietà e che persisteva l'inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire le statuizioni del decreto entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza, ove non già pagate. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 600, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato; le spese sono distratte in favore dei difensori.
Norme richiamate
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 26/07/2025.
Il decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. attesta la natura esecutiva del decreto ingiuntivo da attuare in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- La perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a un decreto ingiuntivo munito di decreto di esecutorietà giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di dare esecuzione alle statuizioni del titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva, su istanza di parte, in caso di ulteriore inadempienza.
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