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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1843/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Messina (12/10/2020) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (24/05/2019) per i reati di cui agli artt. 633, 610 e 388 c.p. I motivi di ricorso erano due: (1) violazione degli artt. 192 c.p.p., 610 e 633 c.p. e vizio di motivazione, con la censura che la Corte territoriale avrebbe ignorato la distinzione tra proprieta' (che il Giorgianni affermava di avere sulla particella n. 248, documentata con atto di vendita del 22/06/1978) e possesso (dei Previte), e che la condotta di collocare fioriere sarebbe stata al piu' esercizio arbitrario delle ragioni private (art. 392 c.p.), non invasione; veniva anche contestata l'attendibilita' dei testi della accusa; (2) violazione dell'art. 62-bis c.p. e difetto di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata: ha ricordato che l'art. 633 tutela la situazione di fatto del possesso e non il diritto di proprieta', per cui anche il proprietario che turbasse il possesso altrui puo' integrare il reato di invasione; la collocazione di fioriere che impediva l'accesso e il passaggio e il reintegro con provvedimento giudiziario dei Previte sono stati considerati turbativa del possesso apprezzabile. La questione relativa alla qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392) era novita' introdotta in Cassazione e richiedeva accertamenti di fatto, per cui non esaminabile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; inoltre la sentenza di merito aveva riportato una precedente pronuncia civile che aveva dato torto al Giorgianni. Il secondo motivo e' stato ritenuto inedito perche' il ricorrente in sede di appello non aveva dedotto l'insussistenza o la meritevolezza delle attenuanti generiche, e le censure proposte in Cassazione erano generiche e prive di elementi positivi non considerati dalla Corte territoriale. Conseguentemente il ricorso e' dichiarato inammissibile; il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di trattazione orale e' stato annotato come tardivo rispetto ai termini normativi.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Tutela il possesso o la detenzione come situazione di fatto; integra invasione quando si turbano in modo apprezzabile le facolta' di godimento del bene, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di proprieta'.

  • art. 610 cod. pen.

    Riguarda la violenza privata; citato in relazione alla qualifica della condotta, ma la Corte ha ritenuto l'analisi della materialita' e dell'elemento intenzionale adeguata in sede di merito.

  • art. 388 cod. pen.

    Indicato nell'imputazione originaria; la decisione di Cassazione non ha sviluppato una specifica interpretazione sostanziale di tale norma nel corpo della motivazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferito alla valutazione e alla motivazione delle prove; il ricorrente l'ha richiamato per denuncia di travisamento, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non specifica.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha escluso l'analisi in Cassazione perche' la relativa deduzione non era stata svolta in sede di appello.

  • art. 392 cod. pen.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: si distingue da violenza privata per l'elemento intenzionale (convizione di avere diritto). La questione e' stata ritenuta nuova e insuscettibile di esame in Cassazione senza istruttoria di merito.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di Cassazione sulle questioni di fatto non precedentemente dedotte e non suscettibili di decisione in sede di legittimita'; usato per dichiarare inammissibile la nuova qualificazione come art. 392.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive la struttura della motivazione del ricorso; la Corte nota che i motivi sono stati enunciati come richiesto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. L. 18/12/2020 n. 176

    Stabilisce il termine per la richiesta di trattazione orale (venticinque giorni liberi prima dell'udienza); la richiesta del difensore e' stata respinta per tardivita'.

Massime di principio

  • L'art. 633 c.p. tutela il possesso come fatto: anche chi e' proprietario puo' integrare il reato se la sua condotta turbativa menomaa in modo apprezzabile la fruizione del bene da parte del possessore.
  • In Cassazione non sono esaminabili qualunque nuove questioni di fatto o qualificazioni giuridiche che richiedano accertamenti di merito (art. 606, comma 3 c.p.p.); tali profili devono essere proposti e discussi nei gradi precedenti.
  • Le attenuanti generiche o altre deduzioni rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio devono essere spiegate e dedotte in sede di appello per poter essere riesaminate in Cassazione.
  • Censure generiche sull'inattendibilita' dei testi o sul travisamento probatorio sono inammissibili: occorre indicare con precisione gli elementi di fatto e di prova travisati.
  • Le formalita' procedurali e i termini per le richieste (es. istanza di trattazione orale) vanno rispettati: le richieste tardive sono respinte e possono pregiudicare la posizione processuale.

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