Cassazione Penale, Ordinanza n. 06975/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, decidendo ex art. 599-bis c.p.p. all'esito di concordato fra le parti e con rinuncia agli ulteriori motivi di appello, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 800 di multa, revocando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e confermando nel resto la sentenza di primo grado. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando carenza e illogicità della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato elementi idonei a una pronuncia di proscioglimento e non avrebbe esaminato i fatti di causa e le prove. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché investiva un tema oggetto di rinuncia in sede di concordato in appello e, inoltre, era formulato in modo generico e astratto, senza specifici riferimenti al processo concreto.
Norme richiamate
ex art. 599 bis cod. proc. pen.
La sentenza resa all'esito di concordato in appello limita il sindacato di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia; non sono riproponibili in cassazione le doglianze rinunciate, salvo il caso di pena illegale.
ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della cassa delle ammende.
art. 452-decies cod. pen.
Richiamato solo come esempio nella giurisprudenza citata, in relazione a un motivo d'appello rinunciato; non costituisce oggetto centrale della decisione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza resa all'esito di concordato in appello quando si ripropongano motivi di appello ai quali l'imputato abbia espressamente rinunciato.
- L'accordo concluso in appello ex art. 599-bis c.p.p. delimita l'oggetto del controllo di legittimità ai soli profili non coperti da rinuncia.
- La mera deduzione di vizi motivazionali formulata in termini generici e astratti, senza puntuali riferimenti al caso concreto, non è idonea a introdurre un valido motivo di ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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