Cassazione Penale, Sentenza n. 17818/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. volto alla revoca della custodia cautelare. Il ricorrente deduceva la violazione del principio di specialità (art. 721 c.p.p., art. 14 Convenzione europea di estradizione, artt. 26 e 32 legge 22.4.2005 n.69) avendo ricevuto mandato di arresto europeo dalla Germania e giungendo in Italia in esecuzione del MAE; a suo dire era rimasto in stato detentivo senza soluzione di continuità e veniva privato della libertà per fatti anteriori alla consegna e diversi da quelli per i quali era stato consegnato. Denunciava inoltre errori del Tribunale nell'affermare che i fatti fossero successivi alla consegna, la mancata considerazione della documentazione del MAE (che sosteneva essere stata prodotta), e l'eccessiva valorizzazione di intercettazioni ritenute non idonee a dimostrare condotte specifiche successive all'estradizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sulla base degli elementi acquisiti in grado di merito, le condotte contestate (in particolare l'associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990) si erano protratte anche dopo la data di esecuzione del MAE (indicata nel 3/8/2016) e che vi erano elementi - tra cui conversazioni intercettate dell'11/2/2016 - idonei a dimostrare l'esercizio di funzioni apicali e la prosecuzione di attività illecite anche successivamente alla consegna. Alla luce del principio, interpretato dalla giurisprudenza europea e nazionale, il principio di specialità non opera per la parte di condotta successiva alla consegna nel caso di reato permanente o di protrazione dell'attività criminosa; pertanto non ricorreva la violazione dedotta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa.
Norme richiamate
Norma che punisce il traffico e la cessione di stupefacenti; nella specie i fatti di cessione sono stati valutati come anteriori o comunque con esiti successivi alla consegna a seconda degli atti valutati dal giudice di merito
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il ruolo apicale dell'imputato si sia protratto anche dopo l'arresto/consegna, facendo venire meno l'effetto protettivo del principio di specialità per la parte successiva alla consegna
cod. proc. pen., art. 721 (e art. 72.1 richiamato nel testo)
Principio di specialità: la persona consegnata non può essere privata della libertà per fatti anteriori e diversi da quelli per cui è stata consegnata. Tuttavia la giurisprudenza e la disciplina comunitaria temperano il principio nel caso di reati protratti nel tempo
Convenzione europea di estradizione, art. 14
Richiamata come fonte del principio di specialità; la Corte ne riconosce l'applicabilità ma precisa i limiti introdotti dalla disciplina e giurisprudenza europea
Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato di arresto europeo), art. 27 par.3 lett. c)
"il principio di specialità non si applica quando il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale"
Introduce un'eccezione: lo Stato di emissione può instaurare procedure per reati anteriori diversi da quelli del MAE purché tali procedimenti non conducano alla detenzione senza il consenso dello Stato di esecuzione
Legge 22.4.2005 n. 69, artt. 26 e 32
Recepisce nel diritto interno l'attenuazione del principio di specialità prevista dalla Decisione quadro, prevedendo che il principio non si applica quando il procedimento non consente misure restrittive della libertà
Giurisprudenza CEDU / Corte di giustizia UE (caso Leymann-Pustovarov) e cassazione Sez. 6, n. 39240/2011 (Caiazzo)
La Corte europea di giustizia ha chiarito che lo Stato di emissione può procedere per reati diversi senza il consenso dello Stato di esecuzione purché non si applichi detenzione; la Corte di cassazione ha applicato e spiegato tale quadro normativo al MAE nel diritto interno
Massime di principio
- Il principio di specialità impedisce che la persona consegnata sia privata della libertà per reati anteriori e diversi da quelli per cui è stata consegnata, ma non impedisce l'avvio di procedimenti quando questi non comportino restrizioni della libertà senza il consenso dello Stato di esecuzione
- Nei casi di reato permanente o di condotta che si protrae nel tempo, la parte della condotta successiva alla consegna non è coperta dal principio di specialità e può giustificare misure restrittive adottate dallo Stato di emissione
- La data di esecuzione del mandato di arresto europeo (MAE) e la prova cronologica degli episodi sono elementi decisivi: se emergono attività criminose successive a tale data, il divieto di applicare misure restrittive per fatti anteriori non opera
- La valutazione in fatto delle intercettazioni e degli elementi probatori spetta al giudice di merito e, se congrua e non manifestamente illogica, è sottratta al sindacato di legittimità in Cassazione
- Se lo Stato di emissione intende privare della libertà per fatti anteriori alla consegna, deve ottenere l'assenso dello Stato che ha eseguito la consegna; diversamente, può procedere soltanto in assenza di misura detentiva connessa al procedimento
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