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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03991/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attori)

La controversia

La controversia origina da una domanda di usucapione ventennale proposta davanti al Tribunale di Roma per far accertare l'acquisto della proprietà di un piccolo locale soffitta pertinenziale a un appartamento in condominio. L'attore originario deduceva di avere acquistato l'appartamento con il relativo locale, ma che i venditori non ne fossero proprietari bensì meri possessori; nel corso del giudizio intervenivano poi due soggetti a cui il bene era stato trasferito. Il Tribunale rigettava la domanda per mancata prova del possesso utile all'usucapione; la Corte d'appello confermava. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: (1) violazione delle norme sul giuramento decisorio, assumendo che la Corte d'appello avesse ammesso il giuramento ma poi avesse ignorato la mancata prestazione da parte degli appellati; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte avrebbe ritenuto non provati i presupposti dell'usucapione senza spiegare il rilievo del giuramento decisorio; (3) violazione dell'art. 239 c.p.c., sostenendo che la mancata prestazione del giuramento dovesse determinare la soccombenza sulla domanda o sul punto di fatto; (4) omesso esame di fatti decisivi e di documenti processuali relativi al deferimento e alla mancata prestazione del giuramento, che avrebbero dimostrato il possesso esclusivo, continuo, pacifico e non interrotto del locale dal 1984.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di motivazione apparente; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che la motivazione della decisione impugnata si limitava ad aderire in modo acritico alla sentenza di primo grado, senza sviluppare un percorso argomentativo idoneo a rendere percepibile il fondamento della decisione, e senza considerare la rilevanza probatoria della mancata prestazione del giuramento decisorio ammesso nel processo.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sostanziale sull'usucapione ventennale, rispetto alla quale andava valutata la prova del possesso utile all'acquisto della proprietà

  • art. 2736 n. 1 c.c.

    richiamato in tema di giuramento decisorio, quale mezzo di prova legale riferito a fatti decisivi favorevoli a chi lo deferisce

  • art. 239 c.p.c.

    richiamato come norma processuale che, in caso di mancata prestazione del giuramento decisorio ammesso, comporta la soccombenza sul punto di fatto oggetto del giuramento

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'ammissibilità del mezzo istruttorio in appello

  • art. 233 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del giuramento decisorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la violazione delle regole di valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la violazione del regime di valutazione delle prove legali

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della nullità per mancanza di motivazione sufficiente e percepibile

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio di violazione di legge posto a fondamento dei primi tre motivi

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi e documenti processuali

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e si risolve in adesione acritica e meramente assertiva alla decisione di primo grado.
  • Quando il giudice ammette il giuramento decisorio, la sua mancata prestazione può assumere rilievo decisivo sul punto di fatto deferito, sicché la decisione deve confrontarsi espressamente con tale esito processuale.
  • Il giuramento decisorio, ove validamente deferito e ammesso, costituisce prova legale che circoscrive l'indagine del giudice al solo accertamento dell'avvenuta prestazione o mancata prestazione; il giudice non può sostituire a tale esito una valutazione discrezionale incompatibile con la funzione dell'istituto.
  • In presenza di una censura che evidenzi l'omessa considerazione di una prova legale decisiva, la motivazione che si limiti a riprodurre la conclusione del primo giudice senza spiegare il peso di quella prova è affetta da nullità.
  • Nel giudizio di usucapione, la prova del possesso continuato, pacifico, pubblico e non interrotto per il tempo richiesto resta centrale; tuttavia, se sul punto interviene un giuramento decisorio validamente ammesso, la sua sorte processuale deve essere valutata dal giudice ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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