Cassazione Penale, Sentenza n. 37165/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM, con contestuale sequestro di tre telefoni cellulari e di una tessera carburante. Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 253 e art. 125 c.p.p., nonché art. 8 CEDU) per mancata dimostrazione del fumus commissi delicti rispetto alla sua posizione, assunta solo come utente dei rifornimenti senza prove di condotte criminose e senza nesso pertinenziale fra beni sequestrati e reato; (2) violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e specificazione del sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.), in particolare per mancanza di criteri operativi di selezione dei dati, assenza di perimetrazione temporale e indicazione dei tempi per le operazioni tecniche, essendosi limitato il provvedimento a un termine generico "tempo strettamente necessario".
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo (sufficiente fumus rispetto alla posizione del ricorrente, alla luce delle circostanze rilevate dagli atti: presenza vicino a rifornimento con carte clonate, riempimento di cisterne, dichiarazioni rese agli operanti). Ha invece accolto il secondo motivo: ha constatato violazione del principio di proporzionalità e carenze motivazionali del decreto e dell'ordinanza in ordine ai profili quantitativi, qualitativi e temporali del sequestro dei dispositivi elettronici. Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del 6 giugno 2025 limitatamente al sequestro dei telefoni cellulari, disponendone la restituzione all'avente diritto.
Norme richiamate
Regola il sequestro probatorio; la Corte richiede motivazione funzionale a dimostrare la necessità e la proporzionalità dell'appropriazione dei dispositivi e l'indicazione dei criteri di selezione e restituzione dei dati
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle perquisizioni; utilizzata nel ricorso per contestare i profili di legittimità e motivazione
art. 275, comma 2, cod. proc. pen.
art. 275, comma 2, cod. proc. pen.
Principio di proporzionalità per le misure cautelari personali richiamato dalla Corte come parametro interpretativo anche per le misure reali; impone adeguatezza, proporzionalità e gradualità
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Richiamato in funzione della tutela della vita privata e familiare e della protezione dei dati personali; il sequestro di dispositivi elettronici incide su tale diritto e richiede garanzie di proporzionalità
artt. 617-quater, 617-quinquies e 640-ter cod. pen.
artt. 617-quater, 617-quinquies e 640-ter c.p.
Norme penali in relazione ai reati ipotizzati (installazione di skimmer, alterazione dei sistemi di pagamento, frode informatica e truffa); costituiscono il fondamento dell'accusa astratta per cui è stato disposto il sequestro
Trattato sull'Unione europea art. 5; Carta dei diritti fondamentali UE artt. 49, 52
Richiami normativi a livello UE per sostenere il principio di proporzionalità e le garanzie in caso di misure che incidono sui diritti fondamentali
Massime di principio
- Per il sequestro di dispositivi elettronici il PM deve indicare puntualmente le ragioni della necessità di un sequestro esteso rispetto a una acquisizione mirata dei soli dati rilevanti
- Il decreto deve prevedere criteri chiari di selezione del materiale informatico (cosa si cerca) e, se del caso, perimetrazione temporale dei dati oggetto d'interesse
- Deve essere indicato un termine concreto per le operazioni tecniche e per la restituzione dei dati non pertinenti; formula generica "tempo strettamente necessario" è insufficiente
- Il giudice del riesame valuta il fumus commissi delicti in termini di idoneità degli elementi a rendere utili ulteriori indagini, non entrando nel merito dell'accusa; tuttavia valuta anche la proporzionalità della misura reale
- Il principio del "minimo mezzo" impone che la limitazione dei diritti (es. disponibilità di dati personali) sia il meno incisiva possibile per raggiungere l'obiettivo investigativo
- In presenza di dispositivi riconducibili a conviventi o terzi, occorre particolare cautela e specifica motivazione per giustificare l'accesso ai dati personali altrui
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