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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18877/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il condannato, detenuto in esecuzione di un cumulo di pene pari ad anni cinque e mesi dieci di reclusione, chiedeva l’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza valorizzando, secondo la sentenza, la personalità negativa del soggetto, la presenza di ulteriori pregiudizi e l’assenza di un soddisfacente percorso di resipiscenza e revisione critica. Contro tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all’art. 47 ord. pen., nonché con richiamo alla funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost. In particolare ha lamentato: la contraddittorietà e illogicità della motivazione; la erronea valutazione della pericolosità sociale; il travisamento della prova; e ha sostenuto che vi sarebbe stato un macroscopico errore nel calcolo della pena, capace di incidere sulla valutazione del giudice di merito, il quale avrebbe anche fondato il diniego sulla lontananza del fine pena. La difesa sosteneva inoltre che il ricorso non mirasse a una rivalutazione del merito e che il provvedimento fosse internamente distonico perché dapprima valorizzava elementi positivi e poi li sviliva sulla base della gravità dei fatti e della ritenuta mancanza di adeguata revisione critica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una contestazione generica della motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza e in una richiesta surrettizia di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva invece svolto una valutazione completa e lineare della condizione e della personalità del condannato, evidenziandone la negativa indole, i ulteriori pregiudizi e la mancata prova di un effettivo percorso di revisione critica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, disponendo inoltre l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003 ove ricorrano le condizioni.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    è la base normativa dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale; la Corte non entra nel merito dei presupposti, ma rileva che il ricorso ne invoca l’applicazione in modo generico e chiede una rivalutazione fattuale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    richiamato come parametro del ricorso per denunciare violazione ed errata applicazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    richiamato come parametro del ricorso per dedurre vizio di motivazione, ritenuto però insussistente o comunque prospettato in modo aspecifico.

  • art. 27 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno della funzione rieducativa della pena, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    richiamato per l’eventuale annotazione con oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di sorveglianza.
  • La censura di contraddittorietà o illogicità della motivazione deve confrontarsi con l’iter argomentativo effettivamente svolto dal giudice di merito; non è sufficiente una mera contrapposizione di letture alternative degli stessi dati di fatto.
  • Nel giudizio sull’affidamento in prova, la valutazione della personalità del condannato, dei precedenti e dell’effettivo percorso di revisione critica può legittimamente fondare il diniego, se sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica.
  • La deduzione di un travisamento della prova, per essere scrutinabile in cassazione, non può risolversi in una generica contestazione del convincimento del giudice, ma deve individuare un errore percettivo decisivo e specifico.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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