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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03055/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato, che aveva svolto attività di difensore d'ufficio in un processo penale, aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale perché non gli erano state riconosciute le spese vive anticipate e documentate e perché era stato ridotto di un terzo il compenso relativo all'inutile tentativo di recupero del credito verso l'assistita, con applicazione ritenuta erronea delle norme del D.P.R. n. 115/2002. La Corte d'appello aveva poi accolto l'opposizione riconoscendo le somme richieste, ma aveva compensato integralmente le spese di lite sul presupposto che il Ministero, pur costituito, non avesse contestato le ragioni dell'opponente. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese era illegittima perché, a fronte dell'integrale soccombenza del Ministero, la mancata opposizione della controparte non integrava un valido motivo per derogare al principio di soccombenza e che, alla luce del testo applicabile dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non ricorrevano le ipotesi tassative per compensare le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva accolto integralmente nel merito l'opposizione del professionista, riconoscendogli sia il rimborso delle spese vive sia il compenso per l'attività di recupero del credito, e che, pertanto, il Ministero della Giustizia era risultato totalmente soccombente nel giudizio di opposizione. In tale situazione la compensazione delle spese non poteva essere giustificata dalla sola mancata contestazione delle argomentazioni avversarie da parte della parte pubblica, poiché la disciplina applicabile consentiva la compensazione solo nei casi tassativi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, ossia soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, qui insussistenti. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello civile di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    norma richiamata quale base dell'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso

  • art. 15 D.Lgs. n. 150/2011

    norma richiamata quale rito applicabile all'opposizione

  • art. 106 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel provvedimento originario di liquidazione; la Corte rileva che la sua applicazione alla fattispecie era erronea

  • art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002

    la decurtazione di un terzo del compenso era stata disposta in applicazione di tale norma, ma la Corte osserva che essa non era applicabile al caso concreto

  • art. 116 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel testo come base del compenso per l'attività di recupero del credito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 91 c.p.c.

    riconosce il principio della soccombenza nella regolazione delle spese di lite

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione solo in ipotesi tassative e non per la mera mancata contestazione della controparte

  • art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132

    ha introdotto il testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    legge di conversione del D.L. n. 132/2014

  • Corte cost. n. 77/2018

    ha integrato la disciplina della compensazione richiedendo gravi ed eccezionali ragioni analoghe alle ipotesi tipizzate

  • Cass. n. 3606/2024

    richiamata per affermare la non applicabilità dell'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 alla fattispecie

  • Cass. n. 23186/2020

    richiamata per affermare che la mancata opposizione del convenuto non esclude la sua soccombenza se la domanda avversaria è accolta

  • Cass. n. 23632/2013

    richiamata in tema di soccombenza del convenuto nonostante la mancata opposizione

  • Cass. n. 22763/2013

    richiamata in tema di soccombenza del convenuto nonostante la mancata opposizione

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso la liquidazione del compenso professionale, se l'opponente ottiene l'integrale accoglimento della domanda, la controparte pubblica che resiste o non contesta non può evitare la condanna alle spese invocando la sola mancata opposizione alle ragioni avversarie.
  • La compensazione delle spese, nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni analoghe; non basta un atteggiamento processuale meramente non oppositivo della parte soccombente.
  • Il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. opera in modo causale rispetto all'esito della lite: chi induce la controparte ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento di un proprio credito sopporta normalmente le spese quando risulta soccombente.
  • La mancata contestazione della domanda non esclude, di per sé, la soccombenza della parte convenuta se la domanda viene accolta integralmente nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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