Cassazione Civile, Ordinanza n. 08108/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Giudice di Pace di Bologna che aveva definito l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione emesso nei suoi confronti. Con il primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del T.U. immigrazione, come attuato dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, nonché violazione del diritto all'unità familiare e ulteriori vizi di motivazione e di valutazione; con il secondo motivo ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Tuttavia, la Corte non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato d'ufficio che il ricorso per cassazione era stato proposto nei confronti del Ministero dell'interno, mentre, nei giudizi di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al Prefetto, quale autorità che ha emanato il provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito dell'opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, il ricorso deve essere proposto contro l'autorità che ha emesso il decreto e notificato presso la stessa, poiché la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto. Poiché il ricorso è stato invece indirizzato contro il Ministero dell'interno e notificato presso l'Avvocatura dello Stato, è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese per assenza di attività difensiva dell'intimato. Inoltre, la Corte ha applicato l'art. 96 c.p.c., comma 4, ritenendo sussistente colpa grave del ricorrente per aver chiesto la decisione nonostante la chiara proposta di definizione accelerata inammissibilità; per tale ragione lo ha condannato al pagamento di € 2.500 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 19 T.U.I.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'espulsione in relazione al diritto all'unità familiare, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28
Richiamato quale norma attuativa dell'art. 19 T.U.I.; anche questo profilo non è stato scrutinato nel merito.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere delegato; la richiesta di decisione nonostante la proposta di inammissibilità ha rilevanza ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.
È stata applicata la previsione sanzionatoria: il comma 3 non opera per mancata costituzione dell'intimato, mentre il comma 4 è stato ritenuto applicabile per colpa grave del ricorrente nell'insistere nella decisione di un ricorso manifestamente inammissibile.
Fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende per colpa grave processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al Prefetto, quale autorità che ha emanato il provvedimento impugnato; il ricorso proposto contro il Ministero dell'interno è inammissibile.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione in tale materia, è necessario indirizzare l'impugnazione contro l'autorità che ha adottato il decreto e notificare presso la medesima, non essendo sufficiente la evocazione del Ministero dell'interno.
- Quando il ricorso viene deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e la parte ricorrente chiede comunque la decisione senza una normale diligenza nel valutare la manifesta inammissibilità o infondatezza dell'impugnazione, può trovare applicazione la sanzione di cui all'art. 96 c.p.c., comma 4.
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