Cassazione Penale, Ordinanza n. 32210/2025 del 29/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al delitto di resistenza, sostenendo che la minaccia sarebbe intervenuta dopo il compimento dell'attività d'ufficio e quindi fuori dall'area di tipicità della fattispecie; dall'altro, ha censurato il diniego dell'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ritenendo non corretta la valutazione negativa del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, rilevando che, secondo la ricostruzione di fatto non controversa, la condotta minacciosa era intervenuta quando l'attività d'ufficio dei pubblici ufficiali non si era ancora esaurita ed era funzionale a impedirne il completamento. Ha inoltre ritenuto non consentito il secondo motivo, osservando che la valutazione sulla concedibilità della pena sostitutiva costituisce giudizio di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica, e che la sentenza impugnata aveva dato conto di elementi ostativi quali la recidiva nonostante una precedente applicazione e la dedizione all'uso di sostanze alcooliche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ribadisce che la condotta minacciosa è punibile quando sia funzionale a impedire o ostacolare il compimento dell'atto d'ufficio non ancora esaurito.
art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.
È richiamato quale contravvenzione oggetto di conferma in appello, senza specifiche questioni interpretative ulteriori nella decisione.
È utilizzato quale parametro per la valutazione del trattamento sanzionatorio; il giudice di merito deve dare conto degli elementi ritenuti preponderanti, con motivazione non arbitraria o manifestamente illogica.
Corte Cost. n. 186/2000
È richiamata in tema di condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non non colpevole.
Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574
È citata come precedente conforme sul requisito temporale e funzionale della condotta di resistenza rispetto all'atto d'ufficio ancora in corso.
Massime di principio
- Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è configurabile anche quando la condotta minacciosa o violenta sia posta in essere nella fase finale dell'attività d'ufficio, purché questa non sia ancora esaurita e la condotta sia diretta a impedirne o ostacolarne il completamento.
- Ai fini dell'art. 337 c.p., non rileva che l'agente intervenga solo dopo l'inizio dell'operato pubblico: è sufficiente che l'azione sia temporalmente e funzionalmente collegata all'atto d'ufficio in corso.
- La valutazione di merito sul diniego di una pena sostitutiva integra un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione individua elementi concreti, tra quelli dell'art. 133 c.p., e non presenta vizi di arbitrarietà o manifesta illogicità.
- La concessione o il diniego di misure di favore nel trattamento sanzionatorio può essere negata valorizzando elementi sintomatici di scarsa idoneità al reinserimento sociale, come la recidiva e il persistente abuso di alcol, ove il giudice ne dia motivazione adeguata.
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