Cassazione Civile, Ordinanza n. 04747/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per maggior reddito ai fini IRPEG e ILOR relativo all’anno d’imposta 1982, poi parzialmente confermato nei gradi di merito e infine ritenuto legittimo dalla Commissione tributaria centrale. La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTC, deducendo di aver avuto conoscenza della decisione soltanto molto tempo dopo la pubblicazione, quando le fu notificata la cartella di pagamento nel 2016, perché non le erano stati validamente comunicati l’avviso di fissazione dell’udienza e il dispositivo della sentenza; sostiene quindi che il ricorso fosse tempestivo, essendo stato proposto entro un anno dalla effettiva conoscenza. L’Agenzia ha resistito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il termine lungo per impugnare decorresse dalla pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria centrale (25 gennaio 2012) e non dalla conoscenza effettiva successiva invocata dalla ricorrente. Ha applicato il principio per cui la mancata ricezione dell’avviso di udienza e del dispositivo, anche se dovuta all’esito negativo delle comunicazioni presso il domicilio eletto, non sposta il dies a quo del termine di impugnazione, che resta quello della pubblicazione/deposito in cancelleria. Di conseguenza, il ricorso per cassazione, proposto oltre il termine annuale allora applicabile, è stato reputato tardivo. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine lungo ex art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dalla mancata comunicazione dell'udienza o del dispositivo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992
È richiamata come norma corrispondente nel processo tributario al principio dell'art. 327 c.p.c. sulla decorrenza del termine lungo per impugnare dalla pubblicazione della sentenza.
art. 32-bis d.P.R. n. 636/1972
È menzionato per descrivere la comunicazione tentata invano al domicilio eletto e poi eseguita presso la cancelleria della Commissione tributaria centrale.
È richiamato solo per la memoria depositata dalla ricorrente in vista dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla sua effettiva conoscenza da parte della parte costituita che non abbia ricevuto l'avviso di udienza o il dispositivo.
- La mancata comunicazione del dispositivo o dell'avviso di fissazione dell'udienza, quando sia dovuta all'esito negativo delle notifiche presso il domicilio eletto, non sospende né differisce il termine di impugnazione.
- L'errore di diritto sulla decorrenza del termine processuale non integra di regola causa idonea a giustificare la rimessione in termini, poiché grava sul difensore l'onere di attivarsi per verificare l'esistenza di attività processuali compiute a sua insaputa.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, esso è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio e, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.
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