Cassazione Penale, Ordinanza n. 36876/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile della corretta qualificazione giuridica del fatto come ricettazione aggravata dalla forma di cui all'art. 648-bis c.p. secondo la prospettazione difensiva riportata nel testo, contestando con più motivi vizi di motivazione e violazione di legge. In particolare: (1) il primo motivo deduceva genericamente un vizio di motivazione, senza specificare se per illogicità manifesta, contraddittorietà o mancanza della motivazione; (2) il secondo motivo insisteva su un preteso vizio motivazionale, proponendo però una lettura alternativa dei fatti, non consentita in cassazione, e non confrontandosi con gli elementi valorizzati in appello, quali il ruolo del coimputato, le modalità di carico e la consapevolezza dell'imputato; (3) il terzo e il quarto motivo denunciavano violazione di legge e motivazione apparente sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che si sarebbe dovuto ravvisare l'art. 648 c.p. anziché l'art. 648-bis c.p., e che l'elemento soggettivo richiesto sarebbe stato diverso, richiamando anche l'assoluzione del coimputato; (4) il quinto motivo riproponeva in modo sovrapponibile la censura sulla riqualificazione del fatto ex art. 379 c.p., lamentando la mancata motivazione sul punto. La Corte ha rilevato che i motivi erano in parte generici e reiterativi rispetto all'appello, e in parte non devoluti in appello, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi, secondi e quinto motivi totalmente generici e comunque meramente reiterativi delle doglianze di appello; ha considerato il terzo e quarto motivo in parte aspecifici, perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, e in parte non proposti in appello, con interruzione della catena devolutiva sulla diversa qualificazione giuridica. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato come base della censura di violazione di legge ed errata applicazione della norma incriminatrice, ma la Corte rileva che i motivi erano generici o non devoluti.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato nel testo con riferimento al vizio di motivazione, che però deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione impugnata.
indicato dalla Corte di appello come corretta qualificazione giuridica del fatto; il ricorso contestava tale sussunzione.
invocato dalla difesa come possibile diversa qualificazione del fatto, ma il tema è stato ritenuto in parte non devoluto in appello.
richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa riqualificazione del fatto, censura ritenuta reiterativa e generica.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico: non è sufficiente evocare in modo generico un vizio di motivazione, ma occorre indicare con precisione quale sia il vizio denunciato e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso meramente reiterativi delle doglianze già dedotte in appello, quando non aggiungano autonome ragioni di censura utili al controllo di legittimità.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a rielaborare l'impugnazione per estrarre dal coacervo indistinto delle allegazioni i profili eventualmente scrutinabili: l'onere di selezione e formulazione dei motivi grava sul ricorrente.
- In cassazione non è consentito proporre una mera lettura alternativa del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La questione della diversa qualificazione giuridica del fatto deve essere devoluta in appello; se non lo è stata, in cassazione si verifica l'interruzione della catena devolutiva e la censura non può essere esaminata.
- Il richiamo all'assoluzione di un coimputato non è di per sé sufficiente a scalfire la responsabilità dell'imputato, se la motivazione della sentenza impugnata valorizza elementi specifici e autonomi di consapevolezza e partecipazione al fatto.
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