Cassazione Penale, Sentenza n. 21946/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d\'Appello di Roma del 23/02/2021. Il difensore deduceva: nullità della sentenza per mancata trattazione orale (richiesta tardiva del nuovo difensore in pendenza del termine perentorio ex art. 23, comma 4 D.L. n.149/2020); erronea applicazione della legge e difetto di motivazione quanto alla configurazione del reato di calunnia (art. 368 c.p.) e all\'indipendenza logica fra reati di rapina e calunnia; errata applicazione e omessa motivazione sull\'aggravante del nesso teleologico ex art. 61 n.2 c.p. e sul suo effetto sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla trattazione orale poiché la richiesta è stata presentata oltre il termine perentorio previsto; ha confermato la sussistenza del reato di calunnia in relazione alle denunce presentate dall\'imputato contro sei persone, ritenendo che l\'accusa andasse oltre l\'esercizio del diritto di difesa e fosse idonea a far iniziare indagini a loro carico; ha inoltre ritenuto correttamente applicabile l\'aggravante del nesso teleologico ex art. 61 n.2 c.p. in quanto la calunnia era funzionale ad eludere la responsabilità per la rapina. Di conseguenza è stata confermata la condanna dell\'imputato e disposto il pagamento delle spese processuali e la rifusione alle parti civili, liquidata in euro 4.563,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 23, comma 4, D.L. n.149/2020
Termine perentorio per la richiesta di trattazione orale; la presentazione della richiesta oltre tale termine rende inammissibile la doglianza sulla celebrazione in forma cartolare.
La condotta dell\'imputato che, pur conoscendo l\'innocenza di terzi, li accusa di fatti determinanti l\'avvio di indagini integra il reato di calunnia; denunce contro più persone configurano più delitti unificati dalla continuazione.
Art. 51 c.p. (Scriminante: esercizio del diritto di difesa)
La Corte ribadisce che il mentire nell\'ambito della difesa può essere assorbito dalla scriminante solo se non travalica nella falsa incolpazione di altri; l\'accusa di terzi, consapevole della loro innocenza, esclude la scriminante.
L\'aggravante del nesso teleologico è configurabile quando un reato "mezzo" è finalizzato alla commissione di un reato "fine"; è applicabile anche se le condotte sono uniche o plurime, quando la calunnia era funzionale a evitare l\'accertamento della rapina.
Art. 606 c.p.p. (Motivi di cassazione)
I motivi di nullità, difetto di motivazione ed erronea applicazione di legge proposti in cassazione sono stati esaminati e ritenuti infondati.
Conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità/rigetto del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Reato-epifenomeno contestato nel capo 1; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità dell\'imputato per la rapina in relazione a specifici capi e ha considerato la calunnia funzionale a sottrarsi a responsabilità per tale reato.
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale nei procedimenti disciplinati da termini perentori deve essere presentata entro il termine stabilito: la tardività è inammissibile anche se dovuta a recente sostituzione del difensore o a decesso del precedente.
- L\'esercizio del diritto di difesa non giustifica la falsa incolpazione di terzi: denunciare consapevolmente persone innocenti, con conseguente capacità di avviare indagini penali, integra il reato di calunnia.
- Una denuncia che riguarda più persone può costituire tanti reati di calunnia quanti sono i soggetti incolpati, eventualmente collegati dalla continuazione.
- L\'assoluzione dell\'imputato per alcuni reati non esclude autonomamente la configurabilità del reato di calunnia: la valutazione si basa sulla condotta dell\'imputato e sulla sua volontà di coinvolgere terzi sapendoli innocenti.
- L\'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2 c.p.) si applica quando la condotta preparatoria o strumentale è finalizzata alla commissione di un reato più grave; la sua applicazione non richiede pluralità o contestualità delle condotte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21831/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21832/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21833/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21834/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21835/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21837/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →