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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21946/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d\'Appello di Roma del 23/02/2021. Il difensore deduceva: nullità della sentenza per mancata trattazione orale (richiesta tardiva del nuovo difensore in pendenza del termine perentorio ex art. 23, comma 4 D.L. n.149/2020); erronea applicazione della legge e difetto di motivazione quanto alla configurazione del reato di calunnia (art. 368 c.p.) e all\'indipendenza logica fra reati di rapina e calunnia; errata applicazione e omessa motivazione sull\'aggravante del nesso teleologico ex art. 61 n.2 c.p. e sul suo effetto sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla trattazione orale poiché la richiesta è stata presentata oltre il termine perentorio previsto; ha confermato la sussistenza del reato di calunnia in relazione alle denunce presentate dall\'imputato contro sei persone, ritenendo che l\'accusa andasse oltre l\'esercizio del diritto di difesa e fosse idonea a far iniziare indagini a loro carico; ha inoltre ritenuto correttamente applicabile l\'aggravante del nesso teleologico ex art. 61 n.2 c.p. in quanto la calunnia era funzionale ad eludere la responsabilità per la rapina. Di conseguenza è stata confermata la condanna dell\'imputato e disposto il pagamento delle spese processuali e la rifusione alle parti civili, liquidata in euro 4.563,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 23, comma 4, D.L. n.149/2020

    Termine perentorio per la richiesta di trattazione orale; la presentazione della richiesta oltre tale termine rende inammissibile la doglianza sulla celebrazione in forma cartolare.

  • Art. 368 c.p. (Calunnia)

    La condotta dell\'imputato che, pur conoscendo l\'innocenza di terzi, li accusa di fatti determinanti l\'avvio di indagini integra il reato di calunnia; denunce contro più persone configurano più delitti unificati dalla continuazione.

  • Art. 51 c.p. (Scriminante: esercizio del diritto di difesa)

    La Corte ribadisce che il mentire nell\'ambito della difesa può essere assorbito dalla scriminante solo se non travalica nella falsa incolpazione di altri; l\'accusa di terzi, consapevole della loro innocenza, esclude la scriminante.

  • Art. 61, n. 2 c.p.

    L\'aggravante del nesso teleologico è configurabile quando un reato "mezzo" è finalizzato alla commissione di un reato "fine"; è applicabile anche se le condotte sono uniche o plurime, quando la calunnia era funzionale a evitare l\'accertamento della rapina.

  • Art. 606 c.p.p. (Motivi di cassazione)

    I motivi di nullità, difetto di motivazione ed erronea applicazione di legge proposti in cassazione sono stati esaminati e ritenuti infondati.

  • Art. 616 c.p.p.

    Conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità/rigetto del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Art. 628 c.p. (Rapina)

    Reato-epifenomeno contestato nel capo 1; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità dell\'imputato per la rapina in relazione a specifici capi e ha considerato la calunnia funzionale a sottrarsi a responsabilità per tale reato.

Massime di principio

  • La richiesta di trattazione orale nei procedimenti disciplinati da termini perentori deve essere presentata entro il termine stabilito: la tardività è inammissibile anche se dovuta a recente sostituzione del difensore o a decesso del precedente.
  • L\'esercizio del diritto di difesa non giustifica la falsa incolpazione di terzi: denunciare consapevolmente persone innocenti, con conseguente capacità di avviare indagini penali, integra il reato di calunnia.
  • Una denuncia che riguarda più persone può costituire tanti reati di calunnia quanti sono i soggetti incolpati, eventualmente collegati dalla continuazione.
  • L\'assoluzione dell\'imputato per alcuni reati non esclude autonomamente la configurabilità del reato di calunnia: la valutazione si basa sulla condotta dell\'imputato e sulla sua volontà di coinvolgere terzi sapendoli innocenti.
  • L\'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2 c.p.) si applica quando la condotta preparatoria o strumentale è finalizzata alla commissione di un reato più grave; la sua applicazione non richiede pluralità o contestualità delle condotte.

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