Ordinanza n. 7624/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della graduatoria del concorso ex DDG MIM n. 12528/2023 per l'accesso ai ruoli statali del personale docente della scuola secondaria secondo grado, classe di concorso A011 “Discipline letterarie e latino” relativa all'Emilia Romagna, approvata dall'URS Friuli-Venezia Giulia con il DDG n. 12528 del 12/8/2024, per la parte in cui non viene riconosciuto alla ricorrente il diritto alla riserva dei posti prevista dall'art. 9 bis del d.l. n. 44/2023 convertito nella legge n. 74/2023; - della comunicazione dell'URS Friuli-Venezia Giulia - Ufficio III, inviata alla ricorrente in data 18/09/2024, nella quale l'USR sostiene che “il bando di concorso DDG 2575/2023 art. 10 comma 5 prevede che la riserva eventualmente posseduta debba essere dichiarata nella domanda di partecipazione. Dalla domanda presentata della S.V. non risulta alcuna dichiarazione in merito al possesso di titolo di riserva”; - nonché per l'annullamento, per quanto occorrer possa, dell'art. 10 comma 5 del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 06/12/2023, per la parte in cui doveva essere interpretato nel senso di ritenere non sufficiente, per il riconoscimento del diritto alla riserva dei posti ex art. 9 bis d.l. n. 44/2023 convertito nella legge n. 74/2023, l'allegazione della relativa documentazione alla domanda di partecipazione al concorso e necessaria la relativa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso; - nonché per l'annullamento di tutti gli atti comunque connessi con i precedenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria del concorso per l'accesso ai ruoli statali del personale docente della scuola secondaria, nella parte in cui non riconosce la riserva dei posti, comunicazione di diniego del riconoscimento della riserva e disposizione del bando relativa alla dichiarazione dei titoli di riserva
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria relativa alla classe di concorso A011 per l'Emilia-Romagna, contestando il mancato riconoscimento della riserva dei posti prevista dall'art. 9-bis del d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023. Ha inoltre impugnato la comunicazione con cui l'amministrazione ha affermato che il bando richiedeva la dichiarazione del titolo di riserva nella domanda di partecipazione e che tale dichiarazione non risultava presentata, nonché, per quanto occorrente, l'art. 10, comma 5, del bando, nella parte in cui sarebbe stato interpretato nel senso di ritenere insufficiente l'allegazione della documentazione comprovante la riserva e necessaria un'apposita dichiarazione nella domanda. Il TAR, senza pronunciarsi nel merito delle censure, ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa asseritamente relativa a interventi finanziati con risorse PNRR, con conseguente applicazione del rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022.
La decisione
Il TAR ha adottato una pronuncia interlocutoria e istruttoria, senza decidere sulla legittimità della graduatoria, della comunicazione amministrativa o della clausola del bando. Ha ordinato la notifica del ricorso anche al Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR - Struttura di Missione per il PNRR e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenuti parti necessarie ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022. In ragione dell'elevato numero degli interessati, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo modalità e termini già indicati in una precedente ordinanza. Ha inoltre richiesto all'amministrazione resistente chiarimenti scritti sui fatti di causa, assegnando trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e avvertendo che l'eventuale inadempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 26 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 9-bis d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023
La disposizione è indicata dalla ricorrente quale fonte del diritto alla riserva dei posti nel concorso docente; l'ordinanza non ne definisce la portata applicativa.
art. 10, comma 5, d.d.g. n. 2575 del 6 dicembre 2023
La disposizione del bando è impugnata per l'interpretazione secondo cui il titolo di riserva deve essere dichiarato nella domanda e non è sufficiente allegare la documentazione; l'ordinanza non si pronuncia sulla sua legittimità o interpretazione.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
La norma è richiamata quale base per l'applicazione del rito speciale PNRR, per l'individuazione di ulteriori parti necessarie e per gli adempimenti di notificazione e integrazione del contraddittorio.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Il comma è applicato per ritenere parti necessarie il Ministro competente, la Struttura di Missione per il PNRR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il mancato adempimento dell'incombente istruttorio da parte dell'amministrazione potrà essere valutato dal giudice secondo la disciplina sull'onere della prova e sui poteri istruttori processuali.
Massime di principio
- Quando una controversia rientra nel rito speciale previsto per le procedure amministrative relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, devono essere evocate in giudizio anche le amministrazioni individuate dalla disciplina speciale come parti necessarie.
- Se il numero dei controinteressati è elevato e la loro individuazione o notificazione individuale risulta incompatibile con la gestione del giudizio, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, stabilendone termini e modalità.
- Prima di decidere il merito, il giudice amministrativo può richiedere all'amministrazione chiarimenti scritti sui fatti di causa e assegnare un termine per il deposito; l'inadempimento può essere valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
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