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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3117/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza ex art. 309 c.p.p. volta a revocare o attenuare la misura cautelare della custodia in carcere applicata il 28 dicembre 2021 per reati tra cui estorsione aggravata dal metodo mafioso, tentata violenza privata, detenzione di arma e lesioni. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria (presunta inattendibilità della persona offesa, travisamento delle prove, mancata riqualificazione di alcuni fatti come tentativo o come appropriazione indebita anziché furto), all'erronea applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1), e alla mancanza/insussistenza delle esigenze cautelari attuali e concrete.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria, avendo richiamato testimonianze, videoregistrazioni e intercettazioni che corroborano la persona offesa; ha confermato la valutazione di attendibilità della persona offesa e l'applicabilità dell'aggravante del metodo mafioso alla luce delle espressioni e dei richiami dell'indagato all'associazione 'ndranghetista e del suo legame familiare; ha altresì ritenuto fondate le esigenze cautelari, richiamando la duplice presunzione di pericolosità connessa all'aggravante e violazioni pregresse di misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di revoca o modifica delle misure cautelari; il ricorso verteva contro il diniego dell'istanza ex art. 309 e la Corte ne ha esaminato la motivazione di merito.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante relativa al metodo mafioso: la Corte ha ritenuto che dichiarazioni e riferimenti dell'indagato all'associazione e al proprio legame familiare costituiscano elementi oggettivi idonei a evocare il vincolo associativo e la capacità intimidatoria, giustificando l'applicazione dell'aggravante e la presunzione di pericolosità.

  • art. 577 comma 2 cod. pen.

    Aggravante relativa alle lesioni personali: la Corte segnala che tale aggravante è stata applicata quanto alle lesioni contestate; la valutazione della rilevanza clinica del referto medico è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se debitamente motivata.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria in relazione alle statuizioni di condanna alle spese e all'ammenda; viene disposta la trasmissione per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nel sindacare ordinanze del riesame, verifica la congruenza e l'adeguatezza della motivazione sul punto della gravità indiziaria ma non svolge un riesame libero del merito: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se si limitano a chiedere un ricalcolo critico degli elementi già valutati.
  • La testimonianza della persona offesa può essere ritenuta pienamente attendibile e sufficiente in sede cautelare se è coerente e trova riscontri esterni (intercettazioni, videoregistrazioni, altre dichiarazioni), e il giudice deve motivare tale valutazione.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" richiede elementi oggettivi idonei a evocare il vincolo associativo e la capacità intimidatoria (es. espliciti riferimenti all'associazione, uso del cognome o del ruolo familiare legato all'associazione, minacce che richiamano la forza dell'organizzazione); la reazione della vittima da sola non è sufficiente a provarla, ma le espressioni e i comportamenti dell'imputato possono essere valutati come indizi significativi.
  • Le esigenze cautelari possono essere adeguatamente fondate sulla particolare modalità della condotta, sulla gravità indiziaria e sulla presunzione rafforzata di pericolosità connessa ad aggravanti 'speciali'; precedenti violazioni di misure meno afflittive rafforzano la necessità della custodia in carcere.
  • Le censure che invocano travisamento della prova o minimizzazione di lesioni devono dimostrare che il giudice di merito ha omesso valutazioni obbligatorie o ha travisato in modo manifesto gli elementi documentali; in assenza di ciò, la Corte rigetta tali censure.
  • In sintesi: in casi simili, per ottenere la revoca di una misura cautelare aggravata dalla qualificazione mafiosa è necessario proporre elementi concreti nuovi e decisivi che smentiscano la gravità indiziaria o le esigenze cautelari, poiché la giurisprudenza difende la motivata valutazione del giudice del riesame e limita l'intervento della Cassazione.

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