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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09605/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di cause idonee a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per un fatto in materia di stupefacenti. Ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, lamentando in particolare la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché incentrato su questioni di fatto e, comunque, manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva correttamente escluso la lieve entità valorizzando il rilevante quantitativo di cocaina sequestrata, da cui erano ricavabili oltre 2.600 dosi, e il ruolo di trasportatore dell'imputato, indice del suo inserimento in un'organizzazione criminale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La lieve entità del fatto richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione agli indici sintomatici previsti dalla norma; nel caso esaminato, l'elevato quantitativo di cocaina e il ruolo di trasportatore hanno escluso la riqualificazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali consegue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica solo quando non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01

    Il giudizio sulla lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 deve essere effettuato considerando globalmente tutti gli elementi della fattispecie concreta.

Massime di principio

  • La verifica della lieve entità del fatto in materia di stupefacenti non può essere condotta in modo atomistico, ma richiede una valutazione complessiva di quantità della sostanza, modalità della condotta, ruolo dell'agente e ogni altro indice sintomatico rilevante.
  • Un quantitativo di droga tale da consentire la ricavazione di un numero molto elevato di dosi costituisce elemento fortemente ostativo, se non dirimente, per escludere la lieve entità del fatto.
  • Il ruolo di mero trasportatore, quando inserito in un contesto organizzato, può costituire indice significativo della partecipazione a un'attività criminale strutturata e quindi ostare alla qualificazione del fatto come lieve.
  • In sede di legittimità non sono censurabili le valutazioni di merito sorrette da motivazione non illogica in modo manifesto; i motivi che mirano a una diversa lettura del fatto sono inammissibili.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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