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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00594/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/03/2025 deducendo, con il primo motivo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo motivo, ha contestato il giudizio di comparazione tra circostanze, lamentando in particolare la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. La Corte ha rilevato che il primo motivo riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello ed era comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito escludeva in modo congruo e non illogico la particolare tenuità del fatto. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la motivazione sul trattamento sanzionatorio, dalla quale risultava che la Corte territoriale aveva sostanzialmente riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche riducendo la pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'esito sfavorevole all'imputato e condannandolo al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda, da un lato, sulla correttezza della motivazione di merito nel negare la particolare tenuità del fatto; dall'altro, sulla mancata specifica censura del percorso argomentativo relativo al bilanciamento delle circostanze attenuanti e alla determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete della fattispecie; il giudice deve motivare sulle modalità della condotta, sul grado di colpevolezza e sull'entità del danno o del pericolo, esercitando un potere discrezionale sindacabile solo nei limiti della non illogicità della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro normativo cui ancorare la valutazione della tenuità del fatto, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 620 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo il regime processuale di legittimità.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è automatica né desumibile in astratto dalla minore offensività del reato, ma presuppone una valutazione complessiva delle concrete modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'offesa arrecata.
  • In tema di art. 131-bis c.p., il giudice non è tenuto a esaminare in modo analitico ogni possibile indice valutativo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi, purché la motivazione dia conto delle forme di estrinsecazione del fatto e del bisogno di pena.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Se la sentenza di merito ha già ridotto la pena in favore dell'imputato, la doglianza che assume la mancata prevalenza delle attenuanti deve misurarsi con la reale ratio della decisione, altrimenti si risolve in una contestazione non specifica.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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