Cassazione Penale, Sentenza n. 22100/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza in ordine a: 1) la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, deducendo che i coimputati avrebbero dichiarato che la porta del capannone era completamente aperta; 2) la utilizzazione, nel rito abbreviato, delle dichiarazioni rese dal coimputato Panetta nell'immediatezza dei fatti (ammissione di forzatura poi smentita in udienza); 3) plurime censure sul trattamento sanzionatorio: sproporzione della pena, inesistenza del danno patrimoniale e conseguente illegittimità della provvisionale (perché la refurtiva sarebbe stata restituita), e illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi essenziali: a) violazione del principio di autosufficienza del ricorso, perché il ricorrente ha richiamato dichiarazioni di coimputati senza trascriverle o allegarle integralmente; b) la Corte di legittimità è preclusa dalla rinnovazione dei fatti e non può riesaminare autonomamente il compendio probatorio; c) la corte territoriale aveva fondatamente ritenuto credibili, fra gli altri elementi, la denuncia/atto della Squadra mobile e le dichiarazioni spontanee sottoscritte del Panetta (verbale del 9.1.2014), utili nel rito abbreviato anche nei confronti dei coimputati; d) la forzatura della porta integra la violenza sulle cose; e) le censure sulla pena sono generiche e non sindacabili in sede di legittimità; f) la provvisionale può essere riconosciuta anche per danno non patrimoniale (danno morale) anche se la refurtiva è stata restituita; g) quanto alla sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale, la corte ha ricordato che il giudice non è tenuto a un accertamento preventivo delle condizioni economiche dell'imputato se non emergono elementi che facciano dubitare della sua capacità di soddisfare la condizione; nel caso non sono stati prodotti elementi che imponessero tale verifica. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria in assenza di difensore sono utilizzabili se emerge che siano rese liberamente; in tal caso sono utilizzabili anche nel rito abbreviato e nei confronti dei coimputati se sottoscritte dal dichiarante.
Richiamato nel contesto della valutazione della spontaneità delle dichiarazioni rese senza avvisi di cui all'art. 64; assenza di avvisi non esclude automaticamente la utilizzabilità se la dichiarazione è autonoma e sottoscritta.
art. 165‑bis, comma 2, d.lgs. 271/1989
Richiamato con riferimento all'onere di indicazione e allegazione degli atti che il ricorrente assume travisati nel ricorso per cassazione: il ricorso deve essere autosufficiente e corredato degli atti necessari alla comprensione delle censure.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (modificato dalla legge n. 46/2006)
Ribadito il principio per cui la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito; il travisamento del fatto, quando si traduca in mera rivalutazione probatoria, è inammissibile.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in relazione alla trattazione orale dei ricorsi in udienza pubblica solo se specificamente richiesta; rilevata nel procedimento di requisitoria scritta del Procuratore generale.
Norma invocata quale base per la condanna alle spese processuali e per l'ammenda (euro 3.000,00) inflitta al ricorrente per l'evidente inammissibilità dei motivi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si censurano specifiche dichiarazioni o atti del merito è necessario trascriverli o allegarli integralmente al ricorso, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- La Corte di cassazione non è competente a rinnovare la valutazione del fatto o a eseguire una rivalutazione del compendio probatorio; le doglianze che mirano a una diversa interpretazione dei fatti sono, di norma, inammissibili.
- Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nel rito abbreviato anche nei confronti dei coimputati se è chiaro che siano state rese liberamente e sono sottoscritte dal dichiarante; l'assenza del difensore o di avvisi non determina automaticamente l'inutilizzabilità se la spontaneità emerge dagli atti.
- La forzatura di porte o simili accessi è configurabile come violenza sulle cose e può integrare la relativa circostanza aggravante nel reato di furto.
- Il giudice può riconoscere una provvisionale anche per il danno non patrimoniale (danno morale) indipendentemente dalla restituzione della refurtiva, se sussistono elementi che giustifichino un turbamento della sfera psichica della parte offesa.
- In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una provvisionale o al risarcimento, il giudice non è obbligato a un accertamento preventivo delle condizioni economiche dell'imputato salvo che dagli atti emergano elementi che mettano in dubbio la capacità di adempiere o salvo che tali elementi siano prodotti dalla parte interessata; in caso di dubbi, è necessario un motivato apprezzamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21831/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21832/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21833/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21834/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21835/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21837/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →