Cassazione Penale, Ordinanza n. 11110/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di doglianze già vagliate nei gradi di merito e che non emergesse alcun vizio macroscopico nella motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. I motivi dedotti riguardavano, in sintesi, la pretesa violazione dell'art. 131-bis c.p. e degli artt. 132 e 133 c.p., quindi il diniego della particolare tenuità del fatto e la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta e che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o motivazione manifestamente illogica, circostanze non riscontrate nel caso concreto.
Norme richiamate
La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non sindacabile in cassazione quando le censure si limitino a riproporre questioni già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito.
La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità salvo arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione.
I criteri di commisurazione della pena restano affidati al giudice di merito; la Corte può intervenire solo se la valutazione risulti arbitraria o sorretta da motivazione manifestamente illogica.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre motivi già esaminati e disattesi in modo adeguato dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ove già scrutinata dal giudice di merito con argomentazione non illogica, non può essere rivalutata in cassazione come se fosse un terzo grado di merito.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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