Cassazione Penale, Sentenza n. 28857/2026 del 29/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato, in parziale riforma della decisione di primo grado, per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale commessa quale amministratore di diritto e legale rappresentante di una società poi fallita. Il ricorso per cassazione articolava cinque censure: (1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, perché la Corte di appello avrebbe ritenuto l'imputato amministratore di fatto dopo la cessazione della carica formale, mentre l'imputazione lo indicava come amministratore di diritto; (2) motivazione mancante/apparente e travisamento della prova sulla bancarotta patrimoniale, con contestazione delle asserite distrazioni di disponibilità liquide, crediti, rimanenze e della vendita di un immobile, nonché omessa considerazione di apporti finanziari personali all'impresa; (3) motivazione mancante/apparente e travisamento della prova sulla bancarotta documentale, perché la Corte avrebbe desunto la responsabilità dalla pretesa permanenza dell'imputato nella gestione societaria nonostante il subentro di altro amministratore; (4) vizio di motivazione sull'aggravante del danno di rilevante gravità; (5) vizio di motivazione sul giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi inerenti alla mancata adeguata verifica del ruolo effettivamente svolto dall'imputato dopo le dimissioni, alla bancarotta documentale e a quella patrimoniale, evidenziando carenze motivazionali e profili di illogicità nel mancato confronto con le specifiche deduzioni difensive e con la consulenza tecnica di parte; ha invece dichiarato assorbiti i motivi residui sull'aggravante e sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare: (a) se l'imputato abbia effettivamente continuato a svolgere funzioni gestorie di fatto dopo la cessazione dalla carica formale, con specifico confronto con le allegazioni difensive e la documentazione richiamata; (b) se, in conseguenza di ciò, possa dirsi integrata la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o occultamento delle scritture contabili, verificando anche l'elemento soggettivo richiesto dalla specifica ipotesi contestata; (c) se sussistano realmente le distrazioni contestate a titolo di bancarotta patrimoniale, alla luce delle movimentazioni contabili e bancarie prodotte dalla difesa, degli apporti personali all'impresa e della vendita dell'immobile. Restano assorbiti i motivi sull'aggravante del danno di rilevante gravità e sul bilanciamento delle circostanze.
Norme richiamate
È richiamato in relazione al principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte osserva che la condanna come amministratore di fatto, anziché di diritto, non viola di per sé il principio se resta immutata la condotta contestata e non è leso il diritto di difesa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
È citato per sintetizzare i motivi del ricorso nei limiti necessari alla motivazione.
art. 216 R.d. 16 marzo 1942 n. 267
Norma base della bancarotta fraudolenta documentale; la Corte distingue tra l'ipotesi di sottrazione/distruzione/falsificazione, che richiede dolo specifico, e quella di irregolare tenuta delle scritture, che richiede dolo generico.
art. 217, comma secondo, legge fall.
È richiamato quale fattispecie di bancarotta semplice, distinta dalla bancarotta fraudolenta documentale in base all'elemento soggettivo; la mera negligenza o l'omessa regolare tenuta delle scritture possono integrare la fattispecie meno grave.
Richiamato solo indirettamente nella classificazione giuridica complessiva del testo della sentenza; nel provvedimento non è oggetto di esame.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta, la qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto richiede la prova di un esercizio continuativo e significativo di poteri gestori; non bastano interventi episodici o occasionali.
- Quando la difesa allega il formale passaggio di consegne a un nuovo amministratore e documenta il subentro, il giudice deve confrontarsi specificamente con tali elementi prima di ritenere che l'ex amministratore abbia mantenuto la gestione societaria.
- In materia di bancarotta fraudolenta documentale, se è contestata la sottrazione o l'occultamento delle scritture contabili, occorre accertare e motivare lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto; non è sufficiente inferirlo automaticamente dalla sola mancata consegna delle scritture.
- L'irregolare tenuta delle scritture e la sottrazione/occultamento delle stesse sono piani distinti: la prima ipotesi può ricadere nella bancarotta fraudolenta documentale 'generale' o, in casi meno gravi, nella bancarotta semplice, mentre la seconda richiede un diverso accertamento dell'elemento soggettivo.
- L'affermazione di responsabilità per distrazione patrimoniale non può fondarsi su una motivazione contraddittoria che, da un lato, svaluti l'attendibilità dei dati contabili e, dall'altro, li utilizzi come base per ritenere provate le distrazioni; è necessario un confronto coerente con la documentazione difensiva e con le movimentazioni effettive dei beni.
- Gli apporti personali dell'imputato all'impresa, se documentati come versamenti effettuati con specifica causale riconducibile alla qualità di amministratore o socio, devono essere valutati perché possono incidere sia sulla ricostruzione del fatto sia sull'inferenza circa il dolo di distrazione.
- Nel giudizio di cassazione sul vizio di motivazione, la mancata risposta alle specifiche allegazioni difensive e l'omesso confronto con la consulenza tecnica di parte possono integrare illogicità e insufficienza della motivazione quando tali elementi siano decisivi per escludere il reato contestato.
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