Cassazione Penale, Ordinanza n. 34212/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L’imputato, condannato con la sentenza impugnata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo. La censura riproponeva profili già esaminati e respinti dalla Corte territoriale. La vicenda riguardava minacce di danni fisici rivolte ad agenti di pubblica sicurezza che intendevano identificarlo e il rifiuto, espresso nello stesso contesto, di consegnare i documenti richiesti; il ricorrente sosteneva, secondo quanto si ricava dal provvedimento, che gli operanti già lo conoscessero personalmente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: l’unico motivo è stato ritenuto generico perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, e manifestamente infondato. La motivazione di merito è stata giudicata congrua e non manifestamente illogica nel qualificare come minatorie le frasi dell’imputato e nel ritenerle, per il loro chiaro tenore, dirette a costringere gli agenti a non compiere l’atto d’ufficio. La richiesta di identificazione è stata ritenuta legittima anche nell’ipotesi in cui gli operanti conoscessero personalmente l’identificato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile un’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
con motivazione congrua - e tutt'altro che manifestamente illogica - la Corte territoriale ha qualificato come minatorie le frasi formulate dall'imputato e ha ritenuto che le stesse, per il loro chiaro tenore letterale, fossero funzionali a costringere i pubblici ufficiali dal compimento dell'atto di ufficio
Integra la resistenza la condotta minacciosa che, per contenuto e contesto, è diretta a costringere i pubblici ufficiali ad astenersi dal compimento di un atto d’ufficio.
attività quest'ultima comunque legittima, quand'anche fosse provato che gli operanti avevano conoscenza personale della persona da identificare
La richiesta di identificazione degli agenti resta legittima anche se questi conoscono personalmente la persona da identificare.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Dichiarata l’inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulta privo di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Massime di principio
- La minaccia rivolta a pubblici ufficiali durante un’attività d’identificazione integra la resistenza quando, valutata nel suo chiaro tenore e nel contesto, è funzionale a costringerli a non compiere l’atto d’ufficio.
- L’attività di identificazione da parte degli agenti di pubblica sicurezza è legittima anche quando sia provato che essi conoscono personalmente la persona da identificare.
- È generico il motivo di ricorso per cassazione che si limita a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice territoriale; è inoltre manifestamente infondato se non supera la motivazione congrua e non manifestamente illogica della decisione impugnata.
- All’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando la causa d’inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente.
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