Cassazione Civile, Ordinanza n. 24530/2026 del 07/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Nel procedimento di correzione di errore materiale di una precedente ordinanza di cassazione, la parte vittoriosa nel giudizio tributario ha chiesto che fosse integrato il provvedimento del 4 agosto 2025, n. 22478, perché, pur avendo condannato le controparti alla rifusione delle spese del giudizio di appello e di legittimità, non aveva disposto la distrazione delle spese di appello in favore del difensore antistatario. Il ricorrente ha richiamato il fatto che la domanda di distrazione era stata formulata nelle controdeduzioni e nelle memorie del giudizio di secondo grado. La Corte ha però rilevato che, nel ricorso per cassazione, non risultava riproposta alcuna istanza di distrazione, né per il giudizio di legittimità né per i gradi di merito, e ha ritenuto necessario che la domanda fosse reiterata nello stesso grado processuale nel quale si chiedeva la distrazione, cioè nel giudizio di cassazione, con il ricorso o con il controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha affermato che l'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., se proposta nel giudizio di appello ma non riproposta nel successivo giudizio di cassazione, non può essere accolta nel procedimento di correzione dell'ordinanza di legittimità. La Corte ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, richiamandone la natura amministrativa, e ha precisato che non è dovuto il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'infondatezza o inammissibilità dell'istanza nel procedimento di correzione.
Norme richiamate
"nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente"
la distrazione delle spese e dei compensi può essere disposta solo nello stesso grado e nel medesimo provvedimento che liquida le spese della parte soccombente; l'istanza va quindi proposta o riproposta nel grado in cui si chiede la distrazione.
il procedimento di correzione dell'errore materiale in cassazione ha natura amministrativa, per cui non vi è una vera parte vittoriosa o soccombente ai fini delle spese.
il procedimento di correzione dell'errore materiale della sentenza o dell'ordinanza è parte dell'originario procedimento cui il provvedimento da correggere si riferisce.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non trova applicazione nel procedimento di correzione di errore materiale, sicché non può disporsi il raddoppio del contributo unificato per infondatezza o inammissibilità dell'istanza.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. deve essere formulata o reiterata nello stesso grado del giudizio in cui si chiede che il giudice provveda sulla distrazione; non è sufficiente averla proposta in un grado precedente.
- La distrazione delle spese può essere disposta solo nel provvedimento che condanna la parte soccombente alle spese di quel medesimo grado, sicché la mancata riproposizione nel giudizio di cassazione impedisce di ottenere l'integrazione del provvedimento di legittimità mediante correzione di errore materiale.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa e non dà luogo a una condanna alle spese tra parte vittoriosa e parte soccombente.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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