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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24534/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia riguarda la divisione di un immobile in comproprietà tra due ex coniugi, acquistato da entrambi nel 1990. Il comproprietario-attore aveva chiesto lo scioglimento della comunione, l'assegnazione del bene o la sua vendita, un'indennità di occupazione per l'uso esclusivo dell'immobile da parte dell'altra parte dal 2002, e la restituzione di alcuni beni mobili presenti nella casa. La comproprietaria-convenuta si era opposta alla divisione e aveva proposto domande riconvenzionali, sostenendo in via principale la nullità della compravendita perché in realtà simulante una donazione del padre, priva di forma, e in subordine la natura di negotium mixtum cum donatione, ovvero l'annullamento per errore sul motivo o la revoca per ingratitudine; aveva inoltre chiesto il rimborso di migliorie e il rigetto della domanda di indennità di occupazione. In appello la Corte territoriale ha riformato le decisioni di primo grado, assegnando l'immobile alla convenuta e riconoscendo al comproprietario l'indennità di occupazione dal gennaio 2013 al febbraio 2019. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme in tema di simulazione e forma della controdichiarazione, sostenendo che la prova della simulazione relativa poteva derivare anche da una dichiarazione unilaterale; 2) violazione delle norme sulla comunione e sull'uso della cosa comune, contestando il diritto all'indennità di occupazione in assenza di prova di un suo impedimento all'uso del bene e ritenendo insufficiente la sola proposizione della domanda di divisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi: ha ritenuto infondata la censura sulla simulazione perché, nella specifica vicenda, l'atto appariva intestato a entrambi i coniugi e la controdichiarazione unilaterale della sola ricorrente non poteva essere sufficiente a provare che l'acquisto fosse in realtà esclusivo della medesima, essendo necessaria una prova proveniente anche dall'altro soggetto che risultava acquirente; ha ritenuto infondata anche la censura sull'indennità di occupazione, affermando che la domanda giudiziale di pagamento del corrispettivo per l'uso esclusivo del bene equivale alla manifestazione del venir meno del consenso al godimento esclusivo, e che il comproprietario che usi da solo il bene comune senza titolo deve corrispondere agli altri comunisti i frutti civili dalla data della domanda o comunque dalla manifestazione di volontà di godere pro quota del bene. La Corte ha quindi confermato la sentenza d'appello, condannato la ricorrente alle spese di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, non determina incompatibilità del presidente o del consigliere che l'abbia formulata rispetto al collegio che decide.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio dopo richiesta della ricorrente a seguito di proposta di definizione anticipata.

  • art. 51 c.p.c.

    Non sussiste incompatibilità del componente del collegio che abbia formulato la proposta acceleratoria.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato in tema di incompatibilità, esclusa nel caso di specie.

  • art. 782 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di forma della donazione e controdichiarazione, ma la censura è stata ritenuta infondata nel caso concreto.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di forma degli atti immobiliari e della pretesa donazione simulata.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato in tema di simulazione del contratto.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato in tema di prova della simulazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente come parametro di valutazione delle prove, senza accoglimento della censura.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente sul libero convincimento del giudice e sulla valutazione della controdichiarazione, ma la Corte non ha ravvisato violazione.

  • art. 820 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della censura sull'indennità di occupazione e sui frutti civili.

  • art. 821 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della censura sull'indennità di occupazione e sui frutti.

  • art. 1102 c.c.

    La Corte ribadisce che ciascun partecipante alla comunione può usare la cosa comune purché non alteri la destinazione e non impedisca il pari godimento degli altri.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la decisione si fonda sulla disciplina della comunione e sui frutti civili, non sulla responsabilità aquiliana.

  • art. 2607 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nei motivi, senza incidenza decisiva nella soluzione della controversia.

  • art. 787 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in via subordinata per l'ipotesi di errore sul motivo della donazione.

  • art. 801 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in via subordinata per l'ipotesi di revoca per ingratitudine.

  • art. 1105 c.c.

    Richiamato per affermare che l'uso indiretto o turnario della cosa comune può essere deliberato secondo le regole della comunione.

  • art. 1108 c.c.

    Richiamato per la deliberazione dell'uso indiretto del bene comune secondo le maggioranze o l'unanimità, a seconda dei casi.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato deciso in conformità alla proposta accelerata, la Corte ha applicato la condanna aggravata al pagamento di una somma in favore della controparte e di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di simulazione di una compravendita immobiliare, la controdichiarazione ha efficacia probatoria solo se coerente con la posizione delle parti sostanziali del negozio dissimulato: quando l'atto apparente reca più acquirenti, la dichiarazione unilaterale di uno solo di essi non è sufficiente a provare che la titolarità effettiva sia esclusivamente di quel dichiarante, se dalla prova invocata deriverebbe l'eliminazione degli effetti anche per l'altro soggetto risultante acquirente.
  • La prova della simulazione non può essere valorizzata in modo astratto, ma va calata nella concreta struttura dell'operazione negoziale e nella posizione di tutte le parti che dall'atto simulato risultano beneficiarie o pregiudicate.
  • Nella comunione ordinaria, ciascun partecipante ha diritto di godere direttamente della cosa comune nei limiti dell'art. 1102 c.c.; se un comproprietario ne abbia il godimento esclusivo senza un titolo che giustifichi l'esclusione degli altri, è tenuto a corrispondere agli altri comunisti un'indennità commisurata ai frutti civili o al ristoro della privazione del godimento pro quota.
  • La richiesta giudiziale di indennità per l'occupazione esclusiva di un bene comune vale come manifestazione della volontà di non tollerare oltre l'uso esclusivo da parte dell'altro comproprietario e consente di far decorrere da quel momento il diritto al ristoro, anche in assenza di una formale costituzione in mora preventiva.
  • Il comproprietario che contesti il diritto all'indennità di occupazione deve allegare e provare un titolo idoneo a giustificare l'uso esclusivo oppure l'effettivo impedimento, da parte dell'altro comunista, all'esercizio del pari godimento del bene.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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