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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24519/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di cinque cartelle di pagamento per complessivi euro 343.741,76, notificatele in qualità di responsabile in solido con altra società a seguito di un atto di scissione. La società aveva sostenuto, nei precedenti gradi, che le cartelle fossero nulle o comunque illegittime per plurimi profili: difetto di motivazione, mancata specificazione del calcolo di interessi, interessi moratori, sanzioni e compensi di riscossione, intervenuta prescrizione dei crediti, mancata contestazione delle proprie difese/documenti, nullità per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori e violazione delle regole sul patrocinio dell'agente della riscossione. Con il ricorso per cassazione ha articolato sette motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o inesistente; 2) violazione dell'art. 11 del d.lgs. 546/1992 per costituzione dell'Agenzia con avvocato esterno; 3) nullità delle cartelle per carenza assoluta di motivazione e per non contestazione; 4) erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione/decadenza; 5) mancata indicazione della base normativa e del criterio di calcolo di interessi e sanzioni; 6) violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. per omesso esame della documentazione prodotta; 7) violazione dell'art. 14 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 354 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori.

La decisione

La Corte ha dichiarato solo una parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente ad alcune partite della cartella relative a tasse automobilistiche 2008, per effetto dell'annullamento parziale previsto dalla legge di bilancio 2023 per i debiti residui di importo limitato affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2015. Per il resto, ha rigettato il ricorso, reputando infondati o inammissibili tutti gli ulteriori motivi. In particolare ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse adeguatamente motivata; che la costituzione dell'agente della riscossione tramite avvocato esterno fosse compatibile con il regime introdotto dalla riforma del 2016 e dalla successiva convenzione con l'Avvocatura dello Stato; che la doglianza sulla motivazione delle cartelle e sulla non contestazione fosse inammissibile; che l'eccezione di prescrizione fosse nuova e non autosufficiente; che il riferimento in cartella agli atti presupposti e alle norme sugli accessori fosse sufficiente; che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. fosse generica; e che non sussistesse litisconsorzio necessario con gli enti impositori, essendo la loro chiamata in causa rimessa all'agente della riscossione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ritiene però che la motivazione d'appello fosse sufficiente e non apparente.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione; ritenuto non violato.

  • art. 36 del d.lgs. n. 546/1992

    Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ritenuta rispettata dal giudice d'appello.

  • art. 11 del d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per contestare la difesa dell'agente della riscossione tramite avvocato esterno; la Corte esclude la violazione alla luce della riforma del 2016, del protocollo con l'Avvocatura e della giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 1, commi da 222 a 230, della legge n. 197/2022

    Applicato per dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere per alcune partite di ruolo oggetto di annullamento parziale.

  • art. 23 del d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in tema di difese e contestazioni nel giudizio tributario; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare l'apprezzamento delle prove; la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.

  • art. 167 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la mancata contestazione specifica delle difese; la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia in tema di non contestazione sia in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte esclude la violazione lamentata.

  • art. 2953 c.c.

    Invocato per sostenere la prescrizione; la Corte non esamina nel merito la questione perché la censura è nuova e inammissibile.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione; censura dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti interruttivi; la Corte non entra nel merito della questione per difetto di autosufficienza/novità.

  • art. 5 del D.L. n. 953/1982

    Richiamato dalla ricorrente per la prescrizione dei crediti tributari; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 3 del D.L. n. 2/1986 convertito dalla L. n. 60/1986

    Richiamato come norma modificativa della disciplina della prescrizione; non esaminato nel merito.

  • art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per l'onere probatorio nel processo tributario; la censura è respinta.

  • art. 20 del D.P.R. n. 602/1973

    Indicato come fonte legale del criterio di calcolo degli interessi fino all'iscrizione a ruolo.

  • art. 30 del D.P.R. n. 602/1973

    Indicato come fonte legale del criterio di calcolo degli interessi moratori per ritardato pagamento.

  • art. 14 del d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per sostenere il litisconsorzio necessario con gli enti impositori; la Corte esclude che nella fattispecie vi fosse un litisconsorzio necessario.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio; la censura è rigettata.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per qualificare la chiamata in causa dell'ente impositore come valutazione rimessa al giudice/alla parte, non come litisconsorzio necessario.

  • art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Qualificato come norma di litis denuntiatio: consente all'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente impositore senza necessità di autorizzazione giudiziale.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.l. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016

    Richiamato come base del nuovo regime del patrocinio dell'agente della riscossione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando il giudice ometta davvero l'esposizione del percorso logico-giuridico; non è sufficiente che la motivazione richiami o condivida la decisione di primo grado, se risultano comunque comprensibili le ragioni del rigetto delle censure.
  • La disciplina del patrocinio dell'agente della riscossione va letta alla luce della riforma del 2016 e delle convenzioni con l'Avvocatura dello Stato: entro i limiti della convenzione il patrocinio autorizzato è specialità organizzativa, ma non è automaticamente invalida la difesa svolta da avvocati esterni nei casi consentiti dal nuovo assetto.
  • Nel giudizio di cassazione la deduzione del principio di non contestazione e della violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l'utilizzo di prove inesistenti o giuridicamente non acquisibili, non già la mera diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di prescrizione è inammissibile in cassazione quando costituisce questione nuova o non autosufficiente: il ricorrente deve indicare dove e come la questione sia stata tempestivamente proposta nei gradi di merito.
  • In materia di cartelle di pagamento, il riferimento all'atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza e alla norma legale sugli accessori è normalmente sufficiente a consentire al contribuente il controllo del calcolo di interessi, interessi moratori e sanzioni, poiché tali voci sono predeterminate ex lege.
  • Nel contenzioso tributario promosso contro la cartella emessa dall'agente della riscossione, l'ente impositore non è litisconsorte necessario: la sua chiamata in causa è facoltà dell'agente della riscossione e opera come litis denuntiatio, non come condizione di validità del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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