Cassazione Civile, Ordinanza n. 24521/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a interessi iscritti a ruolo. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata la censura di difetto di motivazione della cartella: secondo tale impostazione, il tasso di interesse applicato era quello previsto annualmente dalla legge, quindi conoscibile dal contribuente e non frutto di discrezionalità dell’Ufficio. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che, in materia tributaria, la cartella avrebbe dovuto indicare analiticamente il procedimento di calcolo degli interessi, e non il solo importo finale, per consentire la verifica della legittimità della pretesa. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, firmato personalmente dalla parte e accompagnato da quietanza di pagamento.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c., e ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, osservando che essa è prevista solo per rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 212/2000
è richiamato come norma sull’obbligo di motivazione degli atti tributari, ma la Corte non si pronuncia nel merito del motivo per intervenuta rinuncia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dalla parte e accompagnata dalla quietanza, integra i presupposti per l’estinzione del giudizio
art. 391 c.p.c.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
l’attestazione non si applica all’estinzione per rinuncia, poiché la norma è eccezionale e riferita solo a rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia validamente al ricorso, con atto sottoscritto personalmente e corredato dagli elementi richiesti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia impedisce ogni decisione sulla fondatezza del motivo di ricorso, anche se esso investe la motivazione di un atto tributario.
- La previsione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere estesa analogicamente a casi diversi da quelli espressamente previsti.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione implicita delle spese, limitandosi a statuire "nulla per le spese".
Come è indicizzato
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