Cassazione Civile, Ordinanza n. 24527/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La decisione riguarda non un autonomo ricorso, ma un'istanza presentata dalla parte privata che aveva già ottenuto, in un precedente giudizio di legittimità, l'accoglimento del proprio ricorso avverso una sentenza della commissione tributaria regionale. Con l'istanza si chiede la correzione di due errori materiali contenuti nell'ordinanza n. 4704/2025: nella motivazione era stata indicata per errore la Commissione tributaria provinciale di Rieti invece della Commissione tributaria provinciale di Roma; inoltre, nel dispositivo era stata omessa la distrazione delle spese di lite dei gradi di merito in favore del difensore dichiaratosi antistatario, pur essendo emerso il presupposto per tale distrazione. L'Agenzia delle entrate Riscossione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'istanza e ha disposto la correzione materiale dell'ordinanza precedente, sostituendo nella motivazione l'indicazione della Commissione tributaria provinciale di Rieti con quella di Roma e integrando il testo per inserire la distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario, sia nella motivazione sia nel dispositivo. La Corte ha quindi rimesso alla cancelleria le annotazioni di legge. Non si tratta di una decisione di merito sul rapporto tributario, ma di un provvedimento correttivo.
Norme richiamate
art. 391 bis c.p.c.
La norma è richiamata per affermare che la Corte può emendare anche d'ufficio gli errori materiali mediante il procedimento di correzione, seguendo il modello camerale ivi previsto.
art. 380 bis c.p.c.
Il rinvio a questa disposizione giustifica la fissazione dell'adunanza camerale con notifica alle parti e la possibilità per queste di depositare memorie, ma non di proporre controricorso.
art. 288 c.p.c.
È richiamato come disciplina generale della correzione dell'errore materiale, applicabile anche al caso di specie.
art. 287 c.p.c.
È menzionato insieme all'art. 23 c.p.c. quale base procedurale per la correzione degli errori materiali nel provvedimento della Corte.
art. 23 c.p.c.
È richiamato per consentire la correzione materiale del provvedimento nei modi indicati in dispositivo.
Massime di principio
- L'istanza volta a emendare un errore materiale nel provvedimento della Corte può essere trattata come richiesta di correzione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., anche quando non sia formalmente qualificata come autonomo ricorso.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali segue un modulo camerale con comunicazione alle parti e facoltà di deposito di memorie, ma non comporta la possibilità di proporre controricorso.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando il contenuto effettivamente deciso dalla Corte risulti diverso da quanto erroneamente trascritto nella motivazione o nel dispositivo, inclusa l'omessa indicazione della distrazione delle spese quando il relativo presupposto risulti dagli atti.
- Il potere di correzione può essere esercitato anche d'ufficio dalla Corte per rendere il provvedimento coerente con la decisione effettivamente assunta.
Come è indicizzato
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